Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40365/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità/non applicazione di particolari attenuanti nonostante la modesta entità del danno e del profitto; (2) violazione di norme processuali (arts. 178, 191, 431, comma 2, e 526 c.p.p.) per l'errata utilizzabilità di atti ritenuti non irripetibili (documenti relativi al conto Snai e schermate di gioco) inseriti nel fascicolo; (3) violazione della legge penale (art. 161, comma 2 c.p.) per omissione della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 640-ter c.p., atteso il termine di commissione (10/08/2012) e l'inapplicabilità della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto come reiterativi e manifestamente infondati il primo motivo (art. 131-bis c.p.) e il secondo motivo (eccezioni processuali relative alla inutilizzabilità di documenti) perché la prima valutazione della Corte territoriale sulla gravità e sulle competenze tecniche era logica e motivata, e perché l'eccezione sull'inserimento tardivo dei documenti era stata sollevata tardivamente e non poteva essere riproposta in Cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo: alla luce della qualificazione del fatto come truffa informatica (art. 640-ter c.p.) commessa il 10/08/2012 e del calcolo del termine di prescrizione (considerando il limite edittale, gli aumenti per recidiva e le norme applicabili), il reato risultava estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (21/09/2022). Non risultando sospensioni utili ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale possibile causa di non punibilità/attenuante per entità del fatto; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la valutazione della gravità e delle condizioni della vittima non giustificasse il riconoscimento della causa di non punibilità, anche alla luce della capacità tecnica del reo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla utilizzabilità degli atti; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura procedurale perché sollevata tardivamente.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata a sostegno di rilievi processuali sulla prova documentale; la Corte ha ritenuto le eccezioni reiterative e inammissibili in Cassazione.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al termine per sollevare eccezioni sull'utilizzabilità di documenti (limite per le eccezioni in dibattimento); la Corte ha osservato che l'eccezione fu sollevata tardivamente e quindi non può essere validamente riproposta in Cassazione.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle possibilità di impugnazione e alle formalità; la censura collegata è stata dichiarata reiterativa e manifestamente infondata.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sul computo della prescrizione nei casi di aumento della pena: la Corte l'ha applicata per stabilire il termine prescrizionale massimo, ritenendo che il termine fosse tale da determinare l'estinzione del reato alla data della sentenza di appello.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo del termine prescrizionale in presenza di aumenti della pena; la Corte ne ha fatto riferimento nel computo complessivo del termine di estinzione.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma che punisce la truffa informatica; il fatto è stato qualificato dalla Corte come reato di cui a questa disposizione e su tale base la Cassazione ha valutato la prescrizione.

  • art. 83 d.l. 18/2020 (convertito)

    Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali durante la pandemia; la Corte ha ritenuto che la sospensione prevista non fosse applicabile nel caso concreto (non essendovi attività processuali rilevanti nel periodo utile), per cui non è stata rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 5 duodecies, comma 1, d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. L. 30/12/2022 n.199)

    Richiamate in ordine alle forme di trattazione del ricorso (procedura di esame introdotta nella normativa d'urgenza e successive modificazioni); la Cassazione ha osservato l'applicabilità delle forme previste.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione va effettuato con attenzione alla qualificazione giuridica definitiva del fatto (reato riqualificato): la prescrizione va confrontata con il massimo edittale applicabile alla fattispecie effettiva, tenendo conto degli aumenti (es. per recidiva) previsti dagli articoli pertinenti.
  • Se il reato è estinto per prescrizione alla data della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le eccezioni sulla inutilizzabilità di atti o documenti devono essere sollevate nei termini processuali previsti (ad es. art. 431 c.p.p.); sollevare tali eccezioni tardivamente può precluderne la valutazione in sede di appello o in Cassazione.
  • La valutazione della lieve entità del fatto (art. 131-bis o attenuanti) richiede una motivazione che consideri non solo l'ammontare dei proventi ma anche la condotta e le modalità (es. capacità tecnica, pericolo creato); la mera modesta entità numerica non è automaticamente decisiva.
  • Le sospensioni dei termini processuali previste da norme emergenziali (es. art. 83 d.l. 18/2020) si applicano nei limiti e secondo le condizioni espressamente previste: l'assenza di attività processuali nel periodo di sospensione può impedire che la sospensione incida sul decorso della prescrizione.
  • In ricorsi in Cassazione le censure dichiarate reiterative o manifestamente infondate vengono generalmente respinte; è importante formulare nuovi e specifici motivi non già soggetti a valutazione precedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.