Cassazione Penale, Sentenza n. 40365/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità/non applicazione di particolari attenuanti nonostante la modesta entità del danno e del profitto; (2) violazione di norme processuali (arts. 178, 191, 431, comma 2, e 526 c.p.p.) per l'errata utilizzabilità di atti ritenuti non irripetibili (documenti relativi al conto Snai e schermate di gioco) inseriti nel fascicolo; (3) violazione della legge penale (art. 161, comma 2 c.p.) per omissione della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 640-ter c.p., atteso il termine di commissione (10/08/2012) e l'inapplicabilità della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto come reiterativi e manifestamente infondati il primo motivo (art. 131-bis c.p.) e il secondo motivo (eccezioni processuali relative alla inutilizzabilità di documenti) perché la prima valutazione della Corte territoriale sulla gravità e sulle competenze tecniche era logica e motivata, e perché l'eccezione sull'inserimento tardivo dei documenti era stata sollevata tardivamente e non poteva essere riproposta in Cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo: alla luce della qualificazione del fatto come truffa informatica (art. 640-ter c.p.) commessa il 10/08/2012 e del calcolo del termine di prescrizione (considerando il limite edittale, gli aumenti per recidiva e le norme applicabili), il reato risultava estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (21/09/2022). Non risultando sospensioni utili ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente quale possibile causa di non punibilità/attenuante per entità del fatto; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la valutazione della gravità e delle condizioni della vittima non giustificasse il riconoscimento della causa di non punibilità, anche alla luce della capacità tecnica del reo.
Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla utilizzabilità degli atti; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura procedurale perché sollevata tardivamente.
Richiamata a sostegno di rilievi processuali sulla prova documentale; la Corte ha ritenuto le eccezioni reiterative e inammissibili in Cassazione.
Richiamato con riferimento al termine per sollevare eccezioni sull'utilizzabilità di documenti (limite per le eccezioni in dibattimento); la Corte ha osservato che l'eccezione fu sollevata tardivamente e quindi non può essere validamente riproposta in Cassazione.
Richiamato in relazione alle possibilità di impugnazione e alle formalità; la censura collegata è stata dichiarata reiterativa e manifestamente infondata.
Norma sul computo della prescrizione nei casi di aumento della pena: la Corte l'ha applicata per stabilire il termine prescrizionale massimo, ritenendo che il termine fosse tale da determinare l'estinzione del reato alla data della sentenza di appello.
Richiamato per il calcolo del termine prescrizionale in presenza di aumenti della pena; la Corte ne ha fatto riferimento nel computo complessivo del termine di estinzione.
Norma che punisce la truffa informatica; il fatto è stato qualificato dalla Corte come reato di cui a questa disposizione e su tale base la Cassazione ha valutato la prescrizione.
art. 83 d.l. 18/2020 (convertito)
Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali durante la pandemia; la Corte ha ritenuto che la sospensione prevista non fosse applicabile nel caso concreto (non essendovi attività processuali rilevanti nel periodo utile), per cui non è stata rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 5 duodecies, comma 1, d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. L. 30/12/2022 n.199)
Richiamate in ordine alle forme di trattazione del ricorso (procedura di esame introdotta nella normativa d'urgenza e successive modificazioni); la Cassazione ha osservato l'applicabilità delle forme previste.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione va effettuato con attenzione alla qualificazione giuridica definitiva del fatto (reato riqualificato): la prescrizione va confrontata con il massimo edittale applicabile alla fattispecie effettiva, tenendo conto degli aumenti (es. per recidiva) previsti dagli articoli pertinenti.
- Se il reato è estinto per prescrizione alla data della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Le eccezioni sulla inutilizzabilità di atti o documenti devono essere sollevate nei termini processuali previsti (ad es. art. 431 c.p.p.); sollevare tali eccezioni tardivamente può precluderne la valutazione in sede di appello o in Cassazione.
- La valutazione della lieve entità del fatto (art. 131-bis o attenuanti) richiede una motivazione che consideri non solo l'ammontare dei proventi ma anche la condotta e le modalità (es. capacità tecnica, pericolo creato); la mera modesta entità numerica non è automaticamente decisiva.
- Le sospensioni dei termini processuali previste da norme emergenziali (es. art. 83 d.l. 18/2020) si applicano nei limiti e secondo le condizioni espressamente previste: l'assenza di attività processuali nel periodo di sospensione può impedire che la sospensione incida sul decorso della prescrizione.
- In ricorsi in Cassazione le censure dichiarate reiterative o manifestamente infondate vengono generalmente respinte; è importante formulare nuovi e specifici motivi non già soggetti a valutazione precedente.
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