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Sentenza

Sentenza n. 2786/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza PNA/L/Q/2024/119835 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli l'11/06/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202505048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata l'11 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l'assunzione come lavoratrice subordinata con mansioni di assistenza alla persona. Il provvedimento era motivato dalla mancata presentazione dei documenti identificativi della datrice di lavoro, dalla mancata produzione della documentazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e dalla mancata adesione alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La ricorrente ha dedotto la falsità e l'inidoneità delle motivazioni, la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, l'irragionevolezza della revoca e la mancata ponderazione dell'affidamento ingenerato dal nulla osta, il difetto di istruttoria, la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della l. 241/1990, la violazione delle circolari ministeriali e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la lesione del diritto di difesa per mancata traduzione dell'atto ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. La datrice di lavoro non aveva partecipato personalmente alla convocazione del 17 febbraio 2025 a causa di gravi condizioni di salute, documentate da verbale di invalidità civile, e vi aveva fatto partecipare il figlio convivente munito di delega e documentazione. Quanto alla documentazione sulla indisponibilità di lavoratori nazionali, l'Amministrazione aveva chiarito che era stato caricato erroneamente un documento diverso da quello richiesto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto illegittimi i motivi relativi alla mancata presenza personale della datrice di lavoro e alla mancata presentazione dei suoi documenti, poiché l'assenza era oggettivamente giustificata da gravi condizioni di salute e la delega conferita al figlio era accompagnata dalla documentazione comprovante l'impedimento. L'Amministrazione ha operato in modo formalistico, senza svolgere un adeguato approfondimento istruttorio e senza considerare alternative meno afflittive, quali l'accettazione della delega o la fissazione di un nuovo appuntamento. È stato inoltre ritenuto violato l'obbligo di soccorso istruttorio: l'erroneo caricamento di un documento diverso da quello richiesto costituiva un'irregolarità formale e sanabile, rispetto alla quale lo Sportello Unico avrebbe dovuto chiedere integrazione o rettifica prima di procedere alla revoca. Il TAR ha poi rilevato che le irregolarità contestate riguardavano la fase successiva all'ingresso e al rilascio del nulla osta, relativa alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, e non la carenza originaria di requisiti sostanziali per l'ingresso. La revoca, pertanto, non poteva essere utilizzata per sanzionare mere irregolarità procedurali successive, in assenza di frode o simulazione del rapporto di lavoro. L'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 non è applicabile a irregolarità relative ad atti accessori, ma riguarda frodi o falsificazioni concernenti la sostanza del rapporto di lavoro. La successiva assunzione della lavoratrice confermava inoltre la serietà e l'effettività del rapporto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

    Il responsabile del procedimento deve attivare il soccorso istruttorio quando la documentazione mancante o erroneamente prodotta integra un'irregolarità formale sanabile, prima di adottare un provvedimento sfavorevole.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono stati richiamati quali disposizioni relative al preavviso di revoca; il provvedimento definitivo è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi.

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione all'illegittimità della revoca, all'irragionevolezza dell'azione amministrativa e alla mancata ponderazione dell'affidamento; la decisione è stata definita principalmente sulla base del difetto di istruttoria, della sproporzione e dell'erroneo esercizio del potere di revoca.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata dal provvedimento per la documentazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale; l'omessa o erronea produzione documentale, se sanabile, non consente la revoca automatica senza previo soccorso istruttorio.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    revoca se i documenti sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti

    La revoca per frode o falsificazione riguarda documenti concernenti la sostanza del rapporto di lavoro e situazioni di rapporto simulato; non si estende a irregolarità o atti accessori relativi alla convocazione o alla delega.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    sopravvenuto accertamento

    Il potere di revoca del nulla osta per sopravvenuto accertamento di elementi ostativi deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento e non può essere automaticamente riferito a irregolarità procedurali successive all'ingresso dello straniero, estranee ai requisiti sostanziali del nulla osta.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impone all'amministrazione di non gravare i cittadini di adempimenti inutilmente onerosi e di bilanciare l'interesse al controllo con la tutela delle situazioni personali documentate.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dalla ricorrente per la mancata traduzione dell'atto, ma la relativa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento per gli altri motivi.

Massime di principio

  • La mancata presenza personale del datore di lavoro alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non giustifica automaticamente la revoca del nulla osta quando l'assenza è dovuta a un grave impedimento di salute documentato e il datore ha manifestato concretamente la volontà di instaurare il rapporto, anche mediante delega a un familiare; l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e valutare soluzioni meno afflittive, come l'accettazione della delega o la fissazione di un nuovo appuntamento.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti in materia di immigrazione quando la documentazione mancante o erroneamente prodotta costituisce un'irregolarità formale sanabile e i requisiti sostanziali risultano posseduti; l'amministrazione non può procedere direttamente alla revoca senza consentire l'integrazione o la rettifica.
  • Il potere di revoca del nulla osta fondato sul sopravvenuto accertamento di elementi ostativi deve essere distinto a seconda che riguardi requisiti sostanziali inerenti all'autorizzazione all'ingresso, oppure adempimenti della fase successiva relativi alla stipula del contratto di soggiorno; solo la prima categoria può giustificare la caducazione del titolo che ha legittimato l'ingresso, mentre mere irregolarità procedurali successive non possono comportare automaticamente tale effetto.
  • La revoca prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 per frode o falsificazione concerne documenti e condotte che denotano la simulazione o l'inesistenza del rapporto di lavoro finalizzata all'ingresso dello straniero; non è estensibile a irregolarità riguardanti atti accessori, come una delega o la documentazione presentata alla convocazione.
  • Nell'esercizio del potere amministrativo l'interesse al contrasto degli abusi deve essere bilanciato con la tutela dei soggetti vulnerabili, il buon andamento, la proporzionalità e la ragionevolezza; una prassi che imponga la presenza personale del datore senza considerare un impedimento sanitario documentato è illegittima se esistono strumenti meno gravosi idonei a soddisfare le esigenze di controllo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorioLegittimo affidamento

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