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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17995/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva chiesto la restituzione di somme pagate, assumendo l'illegittimità di addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese su due conti correnti. In primo grado il giudice aveva ritenuto illegittimi vari addebiti e aveva dichiarato parzialmente prescritto il diritto restitutorio, condannando la banca al pagamento di euro 47.424,03. La Corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione della società. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prescrizione, sostenendo che spettasse alla banca provare l'esistenza del fido e la natura solutoria delle rimesse e che tale difesa fosse tardiva; 2) violazione delle norme sulle prove e sull'esibizione documentale, deducendo che il rifiuto della banca di consegnare i contratti e la mancata esibizione in giudizio dei documenti richiesti avrebbero dovuto esonerarla dall'onere di provare il fido; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato estratti conto scalari e consulenza tecnica dai quali sarebbe emersa l'esistenza e l'ammontare del fido nonché l'assenza di rimesse fino a una certa data; 4) violazione delle norme su valutazione delle prove e presunzioni, sostenendo che l'operatività del conto al passivo per somme rilevanti costituiva prova presuntiva dell'apertura di credito, anche di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ricordando che, in tema di ripetizione di indebito su conto corrente con eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse, cioè l'esistenza dell'apertura di credito; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sulla sostanziale mancata allegazione dell'affidamento da parte della stessa correntista. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, distinguendo tra onere di prova del fido e eventuale rilevanza processuale dell'inottemperanza all'ordine di esibizione, profilo non sindacabile in cassazione; ha anche osservato che non era stato dedotto che i documenti richiesti rientrassero nel decennio di documentazione accessibile al cliente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura del materiale probatorio; ha inoltre ribadito che la prova del c.d. fido di fatto è apprezzamento di merito e che la protratta esposizione debitoria non impone di per sé la conclusione dell'esistenza di un'apertura di credito. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, ritenendo che esso mirasse a contestare il ragionamento presuntivo e la valutazione delle prove, non già una vera violazione delle norme invocate. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1823 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2697 c.c. dal ricorrente; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a respingere la censura sull'onere della prova in materia di conto corrente e prescrizione

  • art. 2697 c.c.

    l'erronea applicazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a parte diversa da quella onerata; non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove. In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione su conto corrente assistito da apertura di credito, il correntista deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante, ritenendo tardività e preclusioni non decisive rispetto alla questione sollevata

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso che la deduzione sulla natura solutoria delle rimesse fosse tardiva, qualificandola come mera difesa e non eccezione in senso stretto

  • art. 116 c.p.c.

    la mancata valorizzazione dell'inottemperanza all'ordine di esibizione di documenti non è censurabile in cassazione; la norma consente al giudice di valutare le prove proposte, ma non fonda un sindacato sulla preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; non è stata ravvisata una violazione autonoma utile ad accogliere il ricorso

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'ordine di esibizione; la sua eventuale violazione non è stata ritenuta decisiva nel giudizio di legittimità

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita a prove ritualmente acquisite

  • art. 2729 c.c.

    la censura sulle presunzioni è inammissibile se si risolve nella contrapposizione di elementi indiziari alternativi alla valutazione compiuta dal giudice di merito

  • art. 119 t.u.b.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto di ottenere la documentazione bancaria; la Corte osserva che il cliente ha accesso alla documentazione solo entro il limite temporale dei dieci anni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non basta denunciare l'insufficiente o non condivisa valutazione degli elementi istruttori

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario relativo a conto corrente assistito da apertura di credito, se la banca eccepisce la prescrizione della pretesa restitutoria, il correntista che agisce deve provare che le rimesse contestate avevano natura ripristinatoria e non solutoria, quindi l'esistenza dell'affidamento rilevante.
  • L'allegazione della banca ai fini dell'eccezione di prescrizione non richiede l'indicazione analitica delle singole rimesse prescritte: è sufficiente dedurre l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne.
  • La questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse può essere dedotta anche in appello, perché non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa collegata all'eccezione di prescrizione.
  • La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione documentale non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione; la sua valorizzazione rientra nell'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e controverso, non la semplice insufficiente o non condivisa valutazione delle risultanze probatorie.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare il peso attribuito dal giudice a prove ritualmente acquisite; essa ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • La deduzione di un 'fido di fatto' non può fondarsi automaticamente sul solo andamento passivo del conto o sull'esistenza di pagamenti eseguiti dalla banca in assenza di provvista, trattandosi di circostanze apprezzabili dal giudice di merito e non decisive in sé per provare l'apertura di credito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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