Cassazione Civile, Ordinanza n. 30904/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore in forza di un titolo giudiziale ottenuto per rivalsa nei confronti di un socio che aveva pagato obbligazioni fiscali della società comune. Il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo l'inammissibilità o illegittimità dell'esecuzione sui beni conferiti in fondo patrimoniale, deducendone l'impignorabilità ai sensi dell'art. 170 c.c. Il creditore opposto, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. In cassazione il ricorrente censurava: 1) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del creditore nel giudizio di opposizione all'esecuzione; 2) la qualificazione del debito come estraneo ai bisogni della famiglia e l'efficacia del giudicato interno sulla impignorabilità; 3) la sussistenza dei presupposti della revocatoria, contestando l'anteriorità del credito, la prova della scientia damni e la rilevanza della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale revocatoria proposta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione all'esecuzione, in presenza di connessione con l'oggetto e/o il titolo della lite. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché nel giudizio di merito l'opposizione era stata accolta con declaratoria di totale impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: ha confermato l'accertamento di merito secondo cui il credito era sorto prima della costituzione del fondo, ha ribadito che per la revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, mentre è irrilevante la conoscenza o partecipazione del terzo, e ha ritenuto congruo il ragionamento presuntivo sulla scientia damni fondato sugli elementi fattuali acquisiti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Rimedio utilizzato dal debitore per contestare l'azione esecutiva e far valere l'ineseguibilità del titolo o l'impignorabilità dei beni.
Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 615 c.p.c. per contestare la disciplina dell'opposizione all'esecuzione.
Invocato per sostenere la pretesa inammissibilità della domanda riconvenzionale del creditore opposto.
Norma posta a fondamento dell'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia; la Corte ribadisce la necessità di valutare in concreto il fatto generatore del debito e la sua estraneità o meno a tali bisogni.
Richiamato nel secondo motivo unitamente all'art. 170 c.c., senza che la Corte entri nel merito della relativa censura per difetto di interesse.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'efficacia del giudicato interno sulla pignorabilità/impignorabilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Azione revocatoria ordinaria ammessa, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche in via riconvenzionale dal creditore opposto, quando vi sia connessione con la domanda principale.
Richiamato quale principio della garanzia patrimoniale generica del debitore, rispetto alla quale l'atto dispositivo può essere revocato se pregiudizievole per il creditore.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla scientia damni e sui presupposti della revocatoria.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove e del ragionamento presuntivo.
Rilevante per la prova presuntiva della scientia damni; la Corte osserva che la censura non era stata formulata come violazione di questa norma.
Rilevante per il ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento della scientia damni; il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione di tale disciplina per contestarlo efficacemente.
La Corte richiama il principio dell'interesse ad agire/impugnare per dichiarare inammissibile il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama i rigorosi limiti del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, oggi circoscritto a casi di motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o affermazioni inconciliabili.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, se il debitore oppone l'impignorabilità del bene derivante da un determinato atto negoziale, il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia di quell'atto, quando tra le domande vi sia connessione per oggetto o titolo.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opponente riveste la posizione sostanziale di attore quanto ai fatti impeditivi o estintivi dell'esecuzione, mentre il creditore procedente resta convenuto sostanziale; non è quindi decisivo richiamare per analogia la disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
- Per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di insorgenza del credito o su altri presupposti della revocatoria, non basta una diversa lettura degli atti: occorre dedurre un vizio di motivazione nei rigorosi limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oppure una specifica violazione delle norme sulle presunzioni.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore; non è invece necessario provare l'intenzione di nuocere né la conoscenza o la partecipazione del terzo, salvo che ciò sia richiesto dalla specifica struttura della fattispecie.
- Nel fondo patrimoniale, l'opponibilità dell'impignorabilità dipende dalla concreta estraneità del debito ai bisogni della famiglia e, nei rapporti con la revocatoria, resta centrale la verifica della data di insorgenza del credito e della consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o affetta da affermazioni inconciliabili.
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