Cassazione Civile, Ordinanza n. 11495/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una creditrice aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato. Il tribunale aveva rigettato la domanda e, sul reclamo, aveva confermato l'esclusione ritenendo tardiva la domanda perché proposta oltre il termine fissato dal liquidatore ai sensi della l. n. 3/2012. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la fase di presentazione della domanda al liquidatore non avrebbe natura giurisdizionale; che il termine fissato dal liquidatore non sarebbe un termine legale o giudiziale e quindi non si applicherebbero gli artt. 152 e 154 c.p.c.; che in ogni caso la legge non prevederebbe una sanzione di decadenza o inammissibilità per la domanda tardiva, sicché l'interpretazione seguita dal tribunale avrebbe trasformato illegittimamente un termine ordinatorio in un termine perentorio, comprimendo il diritto di credito. Contestava anche la necessità di una previa istanza di proroga e la richiesta di una specifica giustificazione del ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato disciplinata dalla l. n. 3/2012, il termine assegnato per la presentazione delle domande di partecipazione, pur non essendo espressamente qualificato come perentorio, ha natura perentoria in ragione della sua funzione acceleratoria e della struttura complessivamente semplificata e rapida della procedura. La domanda proposta oltre quel termine è quindi inammissibile, salvo che il creditore dimostri una causa non imputabile a sostegno di una richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che il termine per le osservazioni sul progetto di stato passivo è distinto da quello per la presentazione della domanda e non può sanare una domanda tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l. n. 3/2012, art. 14 quinquies
richiamato per descrivere la struttura della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato e la fase di partecipazione dei creditori.
il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ha fonte legale e funzione acceleratoria; va considerato perentorio anche se non espressamente previsto a pena di decadenza.
norma della disciplina della verifica delle domande di partecipazione nella liquidazione del patrimonio.
richiamato per distinguere il termine per le osservazioni sul progetto di stato passivo dal termine per la presentazione della domanda; il reclamo segue un procedimento deformalizzato.
richiamato per sottolineare la snellezza e la celerità della fase liquidatoria.
la disciplina dei termini processuali non si applica agli atti del procedimento di liquidazione del sovraindebitato, che non sono atti processuali in senso stretto.
evocato in relazione alla possibilità di proroga dei termini; la Corte, seguendo il principio affermato, ne colloca l'operatività solo nel quadro dei termini da considerare perentori e con richiesta tempestiva di proroga.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che la decadenza possa derivare solo da legge o contratto.
la tardività può essere superata solo se il creditore dimostri una causa non imputabile ai fini della rimessione in termini.
art. 12 preleggi
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione della disciplina della l. n. 3/2012.
art. 102 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne accogliesse la prospettazione.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo a sostegno della censura di compressione del diritto di difesa e del credito.
richiamato nel terzo motivo per dedurre un vizio di motivazione/struttura della decisione impugnata.
norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza/decreto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ha natura perentoria per funzione, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, quando la disciplina complessiva è improntata a semplicità e celerità.
- La mancanza di una previsione espressa sulle domande tardive non integra una lacuna da colmare in via interpretativa quando la scelta del legislatore è coerente con la struttura accelerata della procedura concorsuale.
- Gli atti compiuti nella fase di partecipazione alla procedura di liquidazione del sovraindebitato non sono atti processuali in senso proprio; pertanto la disciplina generale dei termini processuali dell'art. 152 c.p.c. non si applica automaticamente.
- La tardiva proposizione della domanda di partecipazione è preclusa, salvo che il creditore chieda e ottenga la rimessione in termini dimostrando una causa non imputabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
- Il termine per formulare osservazioni al progetto di stato passivo è distinto e autonomo rispetto al termine per presentare la domanda di partecipazione e non può sanare una domanda originariamente tardiva.
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