Cassazione Civile, Ordinanza n. 17636/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva ceduto volontariamente a una comunità montana un fondo destinato a un vivaio forestale, nell'ambito di una vicenda originata da un'occupazione d'urgenza per pubblica utilità. Anni dopo aveva appreso che il medesimo fondo era stato venduto a una società privata e aveva quindi avviato una complessa iniziativa giudiziaria: prima davanti al giudice amministrativo per contestare gli atti della vendita, poi davanti al giudice ordinario chiedendo la dichiarazione di nullità o inefficacia, o comunque l'annullamento, della cessione volontaria, la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, l'accertamento della mancata realizzazione dell'opera pubblica e della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, nonché la retrocessione e restituzione del bene. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, in sintesi, che mancasse la procedura formale di retrocessione e che, in ogni caso, la domanda fosse stata proposta tardivamente. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la sua domanda di disapplicazione era strumentale a quella di retrocessione, che l'assenza di comunicazione della vendita gli aveva impedito di agire prima, che la vendita del bene dimostrava l'inservibilità del fondo e che, per la retrocessione totale, non occorreva una dichiarazione formale di inservibilità quando l'opera pubblica non era stata realizzata o il bene era rimasto inutilizzato. Ha inoltre denunciato l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla conoscenza tardiva della vendita, alla richiesta di accesso agli atti, alla mancata comunicazione e alla natura pubblicistica dell'acquisizione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, esaminandoli congiuntamente perché relativi alla medesima questione. Ha cassato la sentenza impugnata osservando che, una volta qualificata la domanda come retrocessione totale, l'accertamento della completa inutilizzazione del bene per mancata realizzazione dell'opera pubblica è sufficiente a far sorgere un diritto soggettivo alla retrocessione, senza necessità di una previa dichiarazione di inservibilità, richiesta invece solo per la retrocessione parziale. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo decisivo alla mancata attivazione di una procedura formale che non era necessaria nella fattispecie. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame coerente con i principi enunciati.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denunciata violazione, nel quadro delle censure processuali mosse alla sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze di causa compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti di causa.
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla retrocessione nell'ambito delle espropriazioni.
art. 46 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte territoriale in tema di retrocessione dei beni espropriati.
art. 47 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo sulla retrocessione.
art. 48 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo sulla retrocessione.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela del diritto di proprietà.
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia costituzionale della proprietà privata.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale di tutela del diritto di proprietà.
art. 17 CDFUE
Richiamato dal ricorrente quale parametro eurounitario di tutela della proprietà.
Richiamato con riguardo alla richiesta di sospensione per pregiudizialità rispetto al giudizio amministrativo, ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale.
art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamato dalla Corte territoriale come base della procedura di retrocessione, ma la Cassazione distingue tra retrocessione totale e parziale, escludendone l'indispensabilità nella retrocessione totale.
artt. 60 e 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Richiamati dalla Cassazione come norme che richiedono la dichiarazione di inservibilità solo per la retrocessione parziale.
art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato per il diverso tema del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenuto non decisivo nella fattispecie concreta.
art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato per la qualificazione della cessione volontaria come contratto inserito nel procedimento espropriativo.
Massime di principio
- Nella retrocessione totale di un bene espropriato, la posizione dell'espropriato si qualifica come diritto soggettivo quando risulti che l'area è rimasta completamente inutilizzata per mancata realizzazione dell'opera pubblica o per la sua sostituzione con un'opera del tutto diversa.
- Per la retrocessione totale non è necessaria una preventiva dichiarazione formale di inservibilità del bene; tale dichiarazione rileva invece nella retrocessione parziale, quando l'opera pubblica sia stata realizzata solo in parte e residuino beni non impiegati.
- Ai fini dell'applicabilità degli istituti tipici della procedura espropriativa, la qualificazione dell'atto di trasferimento come cessione volontaria ex lege o come compravendita di diritto comune deve essere compiuta in base alle concrete modalità della vicenda negoziale e alla pendenza effettiva del procedimento espropriativo.
- La sopravvenuta evoluzione del riparto di giurisdizione in materia espropriativa non incide, da sola, sulla corretta individuazione dei presupposti sostanziali della retrocessione, che restano governati dalla distinzione tra retrocessione totale e parziale.
- Quando la domanda è correttamente qualificata come retrocessione totale, il giudice di merito non può rigettarla per la sola mancanza di una procedura formale prevista per fattispecie diverse, dovendo verificare in concreto la completa inutilizzazione del bene e la mancata realizzazione dell'opera pubblica.
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