Cassazione Penale, Sentenza n. 32859/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato giudicato per un fatto accertato il 28 luglio 2016 e, all’esito di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello di Catania aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. Il difensore ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 157 c.p. Secondo il ricorrente, una volta riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, già maturata prima della sentenza del 27 novembre 2025. La difesa ha sostenuto che, considerando la data del fatto, la disciplina prescrizionale anteriore alle modifiche del 2017 e del 2021, nonché i periodi di sospensione e interruzione, il termine massimo era maturato il 27 gennaio 2024. È stata inoltre dedotta l’ammissibilità del ricorso contro una sentenza emessa all’esito di concordato in appello per omessa declaratoria della prescrizione e l’assenza di una rinuncia implicita alla prescrizione derivante dall’accordo tra le parti, poiché la rinuncia deve essere espressa ai sensi dell’art. 157, comma 7, c.p. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che anche nel concordato in appello il giudice conserva il dovere di rilevare d’ufficio le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione maturata prima della decisione. L’accordo ex art. 599-bis c.p.p. non costituisce rinuncia implicita alla prescrizione, poiché la rinuncia richiede una manifestazione espressa. Poiché il fatto, commesso il 28 luglio 2016, era stato riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e il termine prescrizionale, calcolato secondo la disciplina applicabile ratione temporis, era maturato il 27 gennaio 2024, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; l’accordo tra le parti non esclude il dovere del giudice di rilevare cause di non punibilità maturate anteriormente alla decisione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
È la fattispecie nella quale il fatto è stato riqualificato dalla Corte di appello; la riqualificazione incide anche sulla determinazione del termine di prescrizione.
La prescrizione deve essere calcolata in relazione al reato concretamente riqualificato e, per il fatto commesso nel 2016, secondo la disciplina anteriore alle modifiche successive; la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa ai sensi del comma 7.
Impone al giudice di dichiarare d’ufficio le cause di non punibilità, compresa l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla decisione.
La disciplina della prescrizione introdotta da tale legge è stata ritenuta applicabile al fatto commesso il 28 luglio 2016, anteriormente alle modifiche legislative successive.
Le modifiche alla prescrizione introdotte da tale legge sono state ritenute non applicabili ratione temporis.
Le modifiche successive alla disciplina della prescrizione sono state ritenute non applicabili al fatto commesso anteriormente.
Massime di principio
- Anche nel giudizio definito mediante concordato in appello, il giudice conserva il dovere di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la prescrizione maturata anteriormente alla decisione.
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa all’esito di concordato in appello quando si deduce l’omessa declaratoria di una prescrizione già maturata, trattandosi di causa di non punibilità rilevabile d’ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti.
- L’accordo intervenuto ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non implica rinuncia alla prescrizione; la rinuncia è valida soltanto se risultante da una manifestazione espressa di volontà, ai sensi dell’art. 157, comma 7, c.p.
- Quando il fatto viene riqualificato in una fattispecie diversa, il termine di prescrizione deve essere determinato con riferimento al reato così individuato, applicando la disciplina vigente ratione temporis in relazione alla data di commissione del fatto.
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello e non vi è una rinuncia espressa dell’imputato, l’omessa declaratoria dell’estinzione del reato impone l’annullamento senza rinvio della sentenza.
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