Cassazione Penale, Ordinanza n. 14628/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna del Tribunale a quattro mesi di arresto per il reato previsto dagli artt. 31 e 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso deduce, da un lato, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, lamenta una pretesa contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto ma, al contempo, concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del condannato, valorizzando la sua disponibilità a porsi come prestanome di un'associazione mafiosa. Ha escluso sia la dedotta contraddittorietà tra diniego della particolare tenuità e concessione delle attenuanti generiche, sia quella tra tale diniego e la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata come base della fattispecie contestata; la sentenza non ne approfondisce il contenuto precettivo, limitandosi a indicarla insieme all'art. 76, comma 4, del medesimo decreto.
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice o sanzionatoria posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi i profili ritenuti decisivi e può negarla anche valorizzando un solo requisito mancante.
I parametri di commisurazione della pena sono richiamati quale criterio di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
La sospensione condizionale della pena si fonda sulla pena concretamente irrogata e su una prognosi favorevole di non recidiva; non presuppone che il fatto sia lieve.
Non citato espressamente nel testo fornito; la Corte applica la conseguenza economica dell'inammissibilità condannando al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice deve svolgere una valutazione ancorata ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma non è tenuto a esaminare tutti gli indici possibili, essendo sufficiente la motivazione che dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimamente motivato anche quando sia evidenziata la gravità del fatto o la pericolosità del reo, purché sia spiegata la ragione per cui manca uno dei presupposti richiesti dalla norma.
- Non sussiste contraddizione tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche, perché i due istituti rispondono a parametri diversi: oggettivi per l'art. 131-bis c.p., prevalentemente soggettivi per le attenuanti generiche.
- Non sussiste contraddizione neppure tra il diniego della particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena, poiché quest'ultima dipende dalla pena inflitta e da una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato, non dalla lieve entità del fatto.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
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