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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14628/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna del Tribunale a quattro mesi di arresto per il reato previsto dagli artt. 31 e 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso deduce, da un lato, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, lamenta una pretesa contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto ma, al contempo, concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del condannato, valorizzando la sua disponibilità a porsi come prestanome di un'associazione mafiosa. Ha escluso sia la dedotta contraddittorietà tra diniego della particolare tenuità e concessione delle attenuanti generiche, sia quella tra tale diniego e la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma richiamata come base della fattispecie contestata; la sentenza non ne approfondisce il contenuto precettivo, limitandosi a indicarla insieme all'art. 76, comma 4, del medesimo decreto.

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice o sanzionatoria posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi i profili ritenuti decisivi e può negarla anche valorizzando un solo requisito mancante.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri di commisurazione della pena sono richiamati quale criterio di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena si fonda sulla pena concretamente irrogata e su una prognosi favorevole di non recidiva; non presuppone che il fatto sia lieve.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; la Corte applica la conseguenza economica dell'inammissibilità condannando al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice deve svolgere una valutazione ancorata ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma non è tenuto a esaminare tutti gli indici possibili, essendo sufficiente la motivazione che dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimamente motivato anche quando sia evidenziata la gravità del fatto o la pericolosità del reo, purché sia spiegata la ragione per cui manca uno dei presupposti richiesti dalla norma.
  • Non sussiste contraddizione tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche, perché i due istituti rispondono a parametri diversi: oggettivi per l'art. 131-bis c.p., prevalentemente soggettivi per le attenuanti generiche.
  • Non sussiste contraddizione neppure tra il diniego della particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena, poiché quest'ultima dipende dalla pena inflitta e da una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato, non dalla lieve entità del fatto.
  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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