Cassazione Civile, Ordinanza n. 13753/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente socio accomandante al 70% di una società in accomandita semplice impugnava due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate gli aveva attribuito, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., maggiori redditi di partecipazione relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con recupero di Irpef, addizionali e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992, perché l'avviso di fissazione dell'udienza non gli sarebbe stato notificato; 2) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal socio accomandante; 3) violazione dell'art. 5 t.u.i.r. e omessa valutazione della prova contraria e di una sentenza penale assolutoria. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che nelle controversie sull'accertamento del reddito di società di persone e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali; poiché nei gradi di merito non avevano partecipato né la società né il socio accomandatario, l'intero giudizio era nullo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I primi e terzi motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
nei redditi delle società di persone l'accertamento del reddito sociale si riflette automaticamente sui soci, con imputazione proporzionale alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione
ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992
il giudizio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento
salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29
richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi dopo la necessaria integrazione del contraddittorio
artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992
invocati dal ricorrente per la dedotta mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità processuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
richiamato solo in relazione alla sentenza penale di assoluzione dedotta dal ricorrente
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di società di persone e la sua imputazione per trasparenza ai soci, la causa è inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
- Se il giudizio tributario si celebra senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la cassazione della decisione con rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
- La presenza di questioni relative alla validità dell'accertamento comune, come l'insussistenza del presupposto impositivo o l'erronea applicazione dell'art. 5 t.u.i.r., esclude che la lite possa essere considerata meramente personale del socio.
- Quando il vizio assorbente attiene al contraddittorio necessario, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame.
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