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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13753/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente socio accomandante al 70% di una società in accomandita semplice impugnava due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate gli aveva attribuito, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., maggiori redditi di partecipazione relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con recupero di Irpef, addizionali e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992, perché l'avviso di fissazione dell'udienza non gli sarebbe stato notificato; 2) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal socio accomandante; 3) violazione dell'art. 5 t.u.i.r. e omessa valutazione della prova contraria e di una sentenza penale assolutoria. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che nelle controversie sull'accertamento del reddito di società di persone e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali; poiché nei gradi di merito non avevano partecipato né la società né il socio accomandatario, l'intero giudizio era nullo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I primi e terzi motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    nei redditi delle società di persone l'accertamento del reddito sociale si riflette automaticamente sui soci, con imputazione proporzionale alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992

    il giudizio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari quando la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29

    richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi dopo la necessaria integrazione del contraddittorio

  • artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    invocati dal ricorrente per la dedotta mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità processuali

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato solo in relazione alla sentenza penale di assoluzione dedotta dal ricorrente

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di società di persone e la sua imputazione per trasparenza ai soci, la causa è inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
  • Se il giudizio tributario si celebra senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la cassazione della decisione con rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
  • La presenza di questioni relative alla validità dell'accertamento comune, come l'insussistenza del presupposto impositivo o l'erronea applicazione dell'art. 5 t.u.i.r., esclude che la lite possa essere considerata meramente personale del socio.
  • Quando il vizio assorbente attiene al contraddittorio necessario, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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