Cassazione Civile, Ordinanza n. 20361/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Due utenti avevano ottenuto in primo e secondo grado la condanna del gestore a restituire le somme versate a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, ritenute indebite perché l'impianto a servizio del Comune non assicurava il trattamento secondario delle acque reflue, cioè il livello di depurazione richiesto dalla disciplina richiamata dal giudice di merito. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) falsa applicazione delle norme sul trattamento delle acque reflue e della disciplina tecnica, sostenendo che l'art. 105 d.lgs. 152/2006 non imporrebbe in modo autosufficiente un trattamento secondario e che anche il trattamento primario sarebbe sufficiente nelle aree non sensibili; 2) falsa applicazione delle norme civilistiche sul sinallagma e della disciplina ambientale, deducendo che la tariffa del servizio idrico integrato sarebbe dovuta anche se il singolo impianto locale non garantisce un depuratore qualitativamente completo, perché il rapporto sarebbe di ambito e non puntuale; 3) violazione del principio iura novit curia e delle regole sull'onere della prova, per avere il Tribunale trattato come questione di fatto ciò che sarebbe stata una questione di diritto; 4) omesso esame di documenti e falsa applicazione dell'art. 8-sexies d.l. 208/2008, sostenendo che l'avvio delle procedure di progettazione/completamento degli impianti avrebbe comunque reso dovuti gli oneri tariffari; 5) falsa applicazione del principio di integrale recupero dei costi ex art. 154 d.lgs. 152/2006, assumendo che la tariffa sia dovuta anche in presenza di un servizio deficitario o di un mero progetto di impianto; 6) falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., contestando la titolarità passiva del gestore subentrato rispetto ai pretesi obblighi restitutori; 7) falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale del credito restitutorio. La Corte ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, confermando che il pagamento della quota depurazione è indebito quando il servizio non sia effettivamente reso in modo conforme alla legge, che l'eventuale componente tariffaria relativa a progettazione/completamento è dovuta solo nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8-sexies, e che il richiamo al recupero integrale dei costi attiene al quantum della tariffa e non al suo an debeatur. Ha respinto anche il sesto motivo, affermando che l'azione di ripetizione va proposta nei confronti della parte contrattuale subentrata nel contratto di utenza in corso; e il settimo, ribadendo che per la ripetizione dell'indebito si applica la prescrizione decennale e non quella breve prevista per i crediti periodici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'impianto argomentativo del Tribunale di Genova, secondo cui la quota tariffaria per la depurazione non è dovuta quando il servizio non sia effettivamente fruibile o sia reso in modo non conforme agli obblighi legali, e ha confermato che gli utenti possono ripetere quanto indebitamente pagato. Ha inoltre ritenuto corretta la legittimazione passiva della società subentrata nella gestione del rapporto di utenza e applicabile la prescrizione decennale all'azione restitutoria. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La restituzione delle somme pagate per una quota tariffaria non dovuta integra azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, soggetta al termine ordinario decennale.
Nella cessione di ramo d'azienda il cessionario subentra nei rapporti contrattuali pendenti e, se la pretesa restitutoria deriva dal contratto di utenza, resta tenuto anche verso l'utente per le somme indebitamente percepite.
La prescrizione quinquennale riguarda soltanto i crediti periodici o continuativi; non si applica alla ripetizione di indebito, che ha natura unitaria.
Il fatto impeditivo del diritto restitutorio, come l'avvio nei tempi programmati delle procedure per gli impianti, deve essere provato dalla parte che lo invoca.
La mancata o difforme esecuzione della prestazione di depurazione integra inadempimento rilevante ai fini dell'esclusione del corrispettivo.
Il rapporto di utenza deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede, ma ciò non consente di mantenere un corrispettivo in assenza della controprestazione dovuta.
Il principio del recupero integrale dei costi incide sulla determinazione della tariffa, non sulla debenza della quota quando la prestazione non sia stata effettivamente resa.
Richiamato dalla ricorrente e dal giudice di merito in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa.
La Corte conferma la lettura secondo cui la norma richiede un trattamento secondario o equivalente; la tariffa non è dovuta se tale servizio non è effettivamente assicurato.
La definizione di trattamento secondario è già normativamente delineata e non necessita di ulteriore specificazione per fondare l'obbligo di depurazione.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della necessità di coordinare le prescrizioni tecniche sull'efficienza degli scarichi.
Sono dovuti, nei casi previsti, solo gli oneri relativi a progettazione e completamento degli impianti, e solo se le procedure siano avviate nel rispetto dei tempi programmati.
Il gestore può dilazionare la restituzione, eventualmente compensando con importi comunque dovuti per il servizio complessivo.
art. 2 d.m. 30 settembre 2009
La Corte considera la definizione dell'impianto di depurazione una nozione descrittiva e non idonea a modificare la disciplina primaria sulla debenza della tariffa.
art. 4 legge reg. Liguria n. 29/2007
Richiamato nel quadro normativo regionale relativo all'adeguamento degli scarichi e ai programmi di intervento.
art. 4 della Direttiva 91/271/CEE
Richiamata per sostenere che il trattamento adeguato comprende il trattamento secondario; la Corte ne valorizza la ratio nel quadro della depurazione dovuta.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La quota tariffaria del servizio di depurazione, quale componente del corrispettivo del servizio idrico integrato, non è dovuta quando la prestazione sia mancante o resa in modo difforme dagli obblighi legali in misura tale da far venir meno il sinallagma contrattuale.
- L'azione di ripetizione dell'indebito derivante dalla declaratoria di illegittimità della norma tariffaria ha natura unitaria e soggiace alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale prevista per i crediti periodici.
- Nel contratto di utenza del servizio idrico integrato il soggetto tenuto alla restituzione è la parte contrattuale che ha riscosso il corrispettivo; in caso di cessione di ramo d'azienda e subentro nel rapporto pendente, la legittimazione passiva passa al cessionario.
- Le norme che prevedono componenti tariffarie connesse alla progettazione o al completamento degli impianti operano solo entro i limiti e alle condizioni espressamente fissati dalla legge; il relativo fatto impeditivo o giustificativo deve essere provato dal gestore.
- Il principio di recupero integrale dei costi incide sulla determinazione e quantificazione della tariffa, ma non elimina il requisito della effettiva prestazione del servizio quale presupposto della debenza.
- La mancata fruizione del servizio di depurazione per fatto non imputabile all'utente, compresa l'inefficienza dell'impianto che ne impedisca il risultato finale, rende irragionevole l'imposizione del pagamento della quota corrispondente.
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