Cassazione Civile, Ordinanza n. 04774/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Ufficio, a seguito di acquisizione di un ramo d’azienda da parte della società contribuente, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, disconoscendo la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento e rideterminando la perdita di esercizio ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP, con irrogazione di sanzioni. La CTR aveva confermato l’atto ritenendo l’operazione elusiva ai sensi dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e negando l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa idonee a escludere le sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 49 TFUE, sostenendo la presenza di valide ragioni economiche nell’operazione; (2) nullità della sentenza e error in procedendo per mancata valutazione della prova contraria sulle valide ragioni economiche e per motivazione apparente; (3) violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10 l. n. 212/2000, per l’erronea esclusione dell’obiettiva incertezza normativa ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché, nelle more, la società ha depositato la comunicazione del provvedimento di autotutela totale con cui l’Agenzia ha annullato l’avviso di accertamento, dichiarandolo privo di effetti e non dovute le somme richieste. Da ciò la Corte ha tratto il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sulla controversia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base della contestazione antielusiva relativa alla cessione di ramo d’azienda; la CTR lo aveva applicato qualificando l’operazione come elusiva.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della legittimità dell’operazione sotto il profilo della libertà di iniziativa economica.
art. 49 Trattato UE
Invocato dalla ricorrente a sostegno della compatibilità euro-unitaria dell’operazione.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la mancata valutazione della prova contraria offerta dalla contribuente.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione, in collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la disciplina sanzionatoria applicata.
Invocato per sostenere l’assenza di punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa.
Richiamato come norma che esclude la sanzionabilità in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria annulla in autotutela l’atto impositivo oggetto del giudizio e comunica che le somme richieste non sono dovute, viene meno l’interesse di entrambe le parti alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere impedisce alla Corte di cassazione di esaminare i motivi di ricorso relativi alla legittimità dell’accertamento e delle sanzioni.
- In presenza di annullamento totale dell’avviso di accertamento, la controversia originaria perde il suo oggetto processuale, con conseguente compensazione delle spese ove il provvedimento sopravvenuto abbia eliminato integralmente la pretesa tributaria.
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