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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20957/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 5/7/2022 deducendo la nullità dell'udienza di rinvio (tenutasi in presenza il 5/7/2022) e, conseguentemente, della sentenza impugnata. Sosteneva che, per effetto della disciplina emergenziale (art. 23 e ss. del d.l. 137/2020 e successive proroghe), i giudizi d'appello con trattazione fissata tra il 1/2/2022 e il 31/12/2022 dovevano svolgersi in forma cartolare salvo richiesta di trattazione orale entro termini perentori; poiché la difesa aveva depositato conclusioni scritte via PEC il 28/6/2022 e non aveva richiesto la trattazione orale, l'udienza in presenza violava la normativa e avrebbe determinato la nullità processuale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente lamentava inoltre che la deroga prevista per le udienze fissate fra il 1 e il 31 gennaio 2022 non poteva estendersi agli eventuali rinvii ad altre date.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'udienza originaria del 25/1/2022 rientrava nella deroga disposta dall'art. 16, comma 2, d.l. n. 228/2021 (udienze con trattazione in presenza per le date tra 1 e 31 gennaio 2022) e che il successivo rinvio al 5/7/2022 costituiva prosieguo della stessa udienza; pertanto la prosecuzione in presenza non costituiva violazione della disciplina emergenziale. La Corte ha inoltre censurato la genericità della deduzione del ricorrente e l'assenza di prova di un concreto pregiudizio difensivo (non è indicato cosa la difesa avrebbe fatto in più se presente). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che individua il reato fiscale contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA e imposte dirette); la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie per gli anni 2011-2012.

  • codice penale, art. 81, comma finale

    Applicata per il cumulo/formazione della pena nel procedimento di merito.

  • codice penale, art. 131-bis

    Riferita alle doglianze sulla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio mitigato; la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibili tali doglianze in precedenza.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23 e art. 23-bis), convertito con L. 176/2020

    Contiene la disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare/deposito di memorie per i giudizi d'appello durante la pandemia; richiamata per valutare se l'udienza doveva svolgersi in forma cartolare o in presenza.

  • decreto-legge 16/12/2021, n. 228, art. 16, comma 2

    Proroga e deroga della disciplina emergenziale: stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 23 e art. 23-bis non trovavano applicazione per i procedimenti la cui udienza di trattazione fosse fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022; la Corte ha interpretato che i rinvii di tali udienze seguono la stessa modalità (proseguo in presenza).

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma sulle nullità processuali: il ricorrente invocava la nullità dell'udienza e degli atti successivi ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata per mancanza di concreto pregiudizio.

  • codice di procedura penale, art. 180

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte ha ritenuto la censura comunque generica e priva di prova.

  • codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Prevede la sostituzione del difensore assente con altro difensore; nella fattispecie il processo del 5/7/2022 si è svolto con difensore d'ufficio sostitutivo, operazione ritenuta corretta.

  • codice di procedura penale, art. 578

    Estende, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado al giudizio di appello; la Corte lo ha usato per argomentare la continuità del dibattimento e l'idea di "proseguimento" tra udienze.

  • codice di procedura penale, art. 477

    Disciplina la concentrazione del dibattimento in unica udienza e la possibilità di disporne il proseguimento nei giorni successivi; la Corte ha interpretato il "proseguito" come consentire la prosecuzione nella stessa forma (orale) e quindi la prosecuzione in presenza.

  • decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 3

    La giurisprudenza citata nella sentenza afferma che la richiesta di discussione orale ai sensi di questa norma si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, quindi non va reiterata in caso di rinvio.

Massime di principio

  • Se l'udienza originaria era fissata in un periodo per il quale la legge prevedeva la trattazione "in presenza" (es. 1-31 gennaio 2022 per l'art. 16 d.l. 228/2021), i rinvii e i prosieguo processuali devono essere trattati come prosecuzione della stessa udienza e possono mantenere la medesima modalità (in presenza).
  • La violazione formale della disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare non determina automaticamente la nullità degli atti: il difensore che invoca la nullità deve dimostrare il concreto pregiudizio o indicare quale attività difensiva avrebbe svolto se presente.
  • La richiesta di trattazione orale prevista dalle norme emergenziali si riferisce alla decisione dell'appello e non va reiterata ad ogni singolo rinvio, salvo diversa disposizione o specifica circostanza.
  • La sostituzione del difensore assente con altro difensore (art. 97 c.p.p.) è legittima; la mancata partecipazione del difensore titolare, senza dimostrare un danno processuale, è generalmente considerata un errore difensivo e non una causa automatica di nullità.
  • Per contestare efficacemente la forma di trattazione (cartolare vs orale) occorre documentare la mancata comunicazione o dimostrare che la parte ha rispettato i termini per richiedere la forma desiderata; è importante usare PEC e conservare le ricevute e ogni comunicazione con la cancelleria.
  • In sede di ricorso per cassazione per vizi processuali è richiesta precisione documentale e motivazionale: deduzioni generiche o non corredate da prova del pregiudizio vengono rigettate.

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