Cassazione Penale, Sentenza n. 20957/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 5/7/2022 deducendo la nullità dell'udienza di rinvio (tenutasi in presenza il 5/7/2022) e, conseguentemente, della sentenza impugnata. Sosteneva che, per effetto della disciplina emergenziale (art. 23 e ss. del d.l. 137/2020 e successive proroghe), i giudizi d'appello con trattazione fissata tra il 1/2/2022 e il 31/12/2022 dovevano svolgersi in forma cartolare salvo richiesta di trattazione orale entro termini perentori; poiché la difesa aveva depositato conclusioni scritte via PEC il 28/6/2022 e non aveva richiesto la trattazione orale, l'udienza in presenza violava la normativa e avrebbe determinato la nullità processuale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente lamentava inoltre che la deroga prevista per le udienze fissate fra il 1 e il 31 gennaio 2022 non poteva estendersi agli eventuali rinvii ad altre date.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'udienza originaria del 25/1/2022 rientrava nella deroga disposta dall'art. 16, comma 2, d.l. n. 228/2021 (udienze con trattazione in presenza per le date tra 1 e 31 gennaio 2022) e che il successivo rinvio al 5/7/2022 costituiva prosieguo della stessa udienza; pertanto la prosecuzione in presenza non costituiva violazione della disciplina emergenziale. La Corte ha inoltre censurato la genericità della deduzione del ricorrente e l'assenza di prova di un concreto pregiudizio difensivo (non è indicato cosa la difesa avrebbe fatto in più se presente). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che individua il reato fiscale contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali IVA e imposte dirette); la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie per gli anni 2011-2012.
codice penale, art. 81, comma finale
Applicata per il cumulo/formazione della pena nel procedimento di merito.
Riferita alle doglianze sulla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio mitigato; la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibili tali doglianze in precedenza.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23 e art. 23-bis), convertito con L. 176/2020
Contiene la disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare/deposito di memorie per i giudizi d'appello durante la pandemia; richiamata per valutare se l'udienza doveva svolgersi in forma cartolare o in presenza.
decreto-legge 16/12/2021, n. 228, art. 16, comma 2
Proroga e deroga della disciplina emergenziale: stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 23 e art. 23-bis non trovavano applicazione per i procedimenti la cui udienza di trattazione fosse fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022; la Corte ha interpretato che i rinvii di tali udienze seguono la stessa modalità (proseguo in presenza).
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulle nullità processuali: il ricorrente invocava la nullità dell'udienza e degli atti successivi ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata per mancanza di concreto pregiudizio.
codice di procedura penale, art. 180
Richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte ha ritenuto la censura comunque generica e priva di prova.
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Prevede la sostituzione del difensore assente con altro difensore; nella fattispecie il processo del 5/7/2022 si è svolto con difensore d'ufficio sostitutivo, operazione ritenuta corretta.
codice di procedura penale, art. 578
Estende, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado al giudizio di appello; la Corte lo ha usato per argomentare la continuità del dibattimento e l'idea di "proseguimento" tra udienze.
codice di procedura penale, art. 477
Disciplina la concentrazione del dibattimento in unica udienza e la possibilità di disporne il proseguimento nei giorni successivi; la Corte ha interpretato il "proseguito" come consentire la prosecuzione nella stessa forma (orale) e quindi la prosecuzione in presenza.
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 3
La giurisprudenza citata nella sentenza afferma che la richiesta di discussione orale ai sensi di questa norma si riferisce alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, quindi non va reiterata in caso di rinvio.
Massime di principio
- Se l'udienza originaria era fissata in un periodo per il quale la legge prevedeva la trattazione "in presenza" (es. 1-31 gennaio 2022 per l'art. 16 d.l. 228/2021), i rinvii e i prosieguo processuali devono essere trattati come prosecuzione della stessa udienza e possono mantenere la medesima modalità (in presenza).
- La violazione formale della disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare non determina automaticamente la nullità degli atti: il difensore che invoca la nullità deve dimostrare il concreto pregiudizio o indicare quale attività difensiva avrebbe svolto se presente.
- La richiesta di trattazione orale prevista dalle norme emergenziali si riferisce alla decisione dell'appello e non va reiterata ad ogni singolo rinvio, salvo diversa disposizione o specifica circostanza.
- La sostituzione del difensore assente con altro difensore (art. 97 c.p.p.) è legittima; la mancata partecipazione del difensore titolare, senza dimostrare un danno processuale, è generalmente considerata un errore difensivo e non una causa automatica di nullità.
- Per contestare efficacemente la forma di trattazione (cartolare vs orale) occorre documentare la mancata comunicazione o dimostrare che la parte ha rispettato i termini per richiedere la forma desiderata; è importante usare PEC e conservare le ricevute e ogni comunicazione con la cancelleria.
- In sede di ricorso per cassazione per vizi processuali è richiesta precisione documentale e motivazionale: deduzioni generiche o non corredate da prova del pregiudizio vengono rigettate.
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