Cassazione Civile, Ordinanza n. 05175/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione redditi non dichiarati, ritenuti riconducibili a operazioni in contanti. I relativi ricorsi erano stati accolti solo in parte in primo grado; in appello, per il 2011 la CTR aveva sostanzialmente confermato la pretesa fiscale, salvo un’operazione via bonifico. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello relativa al 2011; la Corte, con ordinanza n. 29483/2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale dell’Ufficio. Il contribuente ha poi chiesto la revocazione di tale ordinanza ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo tre motivi: (1) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il motivo originario contenesse compiutamente le domande/eccezioni omesse; (2) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto considerare le divergenze tra primo e secondo grado e una diversa decisione relativa all’anno 2010; (3) erroneo accoglimento del ricorso incidentale dell’Agenzia, sostenendo che la conferma della decisione di merito implicasse anche la valutazione favorevole della documentazione prodotta a sostegno dell’operazione bancario-traslativa contestata. In prossimità dell’udienza, il contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata non producesse effetti nel giudizio di revocazione, poiché tale giudizio ha ad oggetto il sindacato sugli errores della decisione e non la cognizione sostanziale del rapporto tributario. Ha inoltre osservato che la rinuncia all’azione, non accettata dai contraddittori costituiti, determina inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Per questi motivi il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, in considerazione del venir meno della controversia sottostante per adesione alla procedura clemenziale. La Corte ha altresì escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza.
Norme richiamate
La revocazione era stata proposta invocando l’errore di fatto percettivo; la Corte ha tuttavia definito il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia non accettata e definizione agevolata.
Nel precedente giudizio di legittimità il motivo che denunciava omessa pronuncia era stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato compiutamente domande o eccezioni autonomamente apprezzabili asseritamente trascurate dal giudice di merito.
Nel precedente giudizio il motivo sul vizio motivazionale era stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, mancando l’indicazione dei necessari profili di divergenza tra le rationes facti delle due decisioni di merito.
In ipotesi di doppia conforme non è proponibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni conformi.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
I movimenti bancari rilevati costituiscono presunzione legale a favore dell’Ufficio; il contribuente deve fornire prova idonea a superarla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità è sopravvenuta e non vi è soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di revocazione non consente di riaprire la cognizione sostanziale del rapporto tributario, ma solo di sindacare specifici errores della decisione impugnata; la definizione agevolata della lite principale non produce di per sé effetti estintivi automatici nel giudizio revocatorio.
- La rinuncia al ricorso, se non accettata dalle controparti costituite, si traduce in sopravvenuta carenza di interesse e conduce all’inammissibilità del ricorso.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di omessa pronuncia richiede la puntuale individuazione delle domande o eccezioni ritualmente formulate e specificamente trascurate dal giudice di merito; la Corte di cassazione non può svolgere una ricerca autonoma degli atti.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia i profili di divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In materia di accertamento fiscale sui movimenti bancari, il contribuente deve fornire una prova idonea a vincere la presunzione legale derivante dall’art. 32 d.P.R. 600/1973; non è sufficiente una motivazione apodittica di accoglimento o rigetto che non valuti la documentazione difensiva.
- L’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse non comporta, di regola, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza.
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