Cassazione Penale, Sentenza n. 36132/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per le imputazioni residue (lesioni colpose ex art. 589 c.p. e violazioni del codice della strada, tra cui art. 189, comma 6 d.lgs. 285/1992), sollevando vizi di motivazione e di diritto: 1) decisione fondata su indizi labili (violazione art.192, comma 2, c.p.p.); 2) mancata estromissione delle parti civili nonostante l'integrale risarcimento; 3) prescrizione del reato di cui all'art.589 c.p. per errore nel computo della recidiva; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.6 c.p.; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) errata applicazione del cumulo materiale tra reati (art.589 c.p. e art.186, co.6 c.d.s.) dovendosi applicare art.81, 2° co. c.p.; 7) omessa disapplicazione della recidiva (che, se esclusa, comporterebbe la prescrizione dell'art.189 c.d.s.); 8) eccessiva entità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua, esaustiva e corretta in fatto e diritto, replicando punto per punto: la valutazione probatoria e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono di pertinenza del giudice di merito e sorrette da adeguata motivazione; la costituzione delle parti civili non poteva essere impugnata in sede di gravame per preclusione procedurale (art.491 c.p.p.); il reato ex art.589 c.p. non era prescritto (applicazione dell'art.157, co.6 c.p. con raddoppio dei termini); l'attenuante ex art.62, n.6 c.p. non è stata riconosciuta perché il risarcimento è risultato opera di terzi senza prova di concreta e volontaria partecipazione dell'imputato; le attenuanti generiche sono valutazioni di fatto insindacabili se motivate; il cumulo materiale è stato correttamente applicato trattandosi di reati colposi non frutto di un medesimo disegno criminoso; la recidiva è stata adeguatamente motivata con riferimento al percorso criminale dell'imputato; la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è arbitraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato di lesioni colpose; nel caso è stato ritenuto non prescritto alla luce del raddoppio dei termini previsto per talune ipotesi (richiamato art.157 c.p.).
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada applicata alla condotta che ha cagionato il decesso/persone offese; contestata la prescrizione ma la Corte ha confermato la legittimità dell'imputazione e della pena.
Criterio generale di colpa per la circolazione stradale (colpa generica); richiamato come base della responsabilità colposa dell'imputato.
Violazioni specifiche della normativa sulla circolazione (segnalazione, comportamento sulla carreggiata ecc.) ritenute integrate nella fattispecie valutata dal giudice di merito.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione indiziaria; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto basate su indizi, ritenendo la valutazione della Corte territoriale congrua.
Prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per determinate fattispecie; la Corte lo ha ritenuto applicabile, escludendo la prescrizione del reato contestato.
Attenuante per la riparazione del danno; la Corte ha chiarito che il risarcimento deve essere volontario e, se operato da terzi senza concreta partecipazione dell'imputato, non vale a riconoscere l'attenuante.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limiti di ammissibilità del motivo di ricorso relativo alla motivazione; utilizzato per ricordare che non è consentito ricorrere per semplice rivalutazione degli elementi di prova.
Regole sulla questione preliminare della costituzione di parte civile e sulla sua tempestiva eccezione; la Corte d'appello ha ritenuto la questione preclusa per mancata tempestiva opposizione.
Richiamato dalla difesa per il cumulo/concorsualità dei reati; la Corte ha escluso l'applicabilità in quanto si tratta di reati colposi non posti in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale ai fini della recidiva; la Corte ha richiamato l'esigenza di un esame concreto della rilevanza dei precedenti.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione non è la sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate dal giudice di merito: le doglianze devono evidenziare vizi di diritto specifici e non una generica insoddisfazione per le conclusioni probatorie.
- Le questioni preliminari sulla costituzione di parte civile vanno sollevate tempestivamente (art.491 c.p.p.): la mancata contestazione in udienza può rendere la questione preclusa in sede di impugnazione.
- La prescrizione può essere esclusa o dilatata da norme speciali (es. art.157 c.p. per le ipotesi indicate); occorre verificare sempre l'eventuale raddoppio o sospensione dei termini.
- L'attenuante per la riparazione del danno (art.62, n.6 c.p.) richiede un comportamento volontario e concreto dell'imputato: il mero intervento di terzi o dell'assicurazione non è sufficiente a tenerla automaticamente presente, salvo prova della volontà riparatoria dell'imputato.
- La recidiva richiede una valutazione concreta e motivata della sua rilevanza quale indice di pericolosità sociale; non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali.
- Tra reati colposi non si presuppone automaticamente la configurabilità di concorso formale: il cumulo materiale può essere corretto quando non emergano un disegno criminoso unitario.
- I motivi di ricorso che si limitano a contestare la valutazione degli elementi probatori, senza indicare un vizio di diritto, sono inammissibili ai sensi dei limiti fissati per la controversia di motivazione in cassazione.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti o aggravanti rientrano in larga parte nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se accompagnati da motivazione manifestamente illogica o da errore di diritto.
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