Cassazione Penale, Sentenza n. 27605/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due episodi di truffa aggravata, con pena di 9 mesi di reclusione ed euro 90 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. Con un unico motivo di ricorso ha denunciato l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dei motivi nuovi di appello che sarebbero stati tempestivamente depositati telematicamente il 17/10/2025, con i quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e altri reati già definiti con sentenze irrevocabili della Corte di appello di L'Aquila e del Tribunale di Varese. La censura è stata ritenuta generica perché il ricorso non era corredato dall'atto contenente i motivi nuovi né dalle sentenze irrevocabili richiamate, impedendo di verificare la fondatezza della doglianza, la tempestività dei motivi nuovi, la loro pertinenza ai capi impugnati e la stessa irrevocabilità delle decisioni invocate per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo unico era aspecifico e non autosufficiente, poiché non erano stati allegati né l'atto con i motivi nuovi asseritamente non esaminati, né le sentenze irrevocabili richiamate a sostegno della richiesta di continuazione. Per tale ragione non era possibile controllare i presupposti della doglianza, inclusa la tempestività del deposito e la riferibilità ai temi dell'impugnazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti
Il procedimento è stato celebrato in camera di consiglio con contraddittorio scritto, in assenza di richiesta rituale di trattazione orale.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
La norma è richiamata per affermare l'onere di indicare alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiegare al ricorso la copia dell'atto di interesse, oppure di attestarne la mancanza, ai fini della trasmissione alla Corte di cassazione.
art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
È indicato come fonte di introduzione dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione penale vale un rigoroso onere di autosufficienza: la doglianza deve essere sorretta dagli atti necessari alla sua verifica, soprattutto quando si lamenta l'omessa valutazione di motivi nuovi o di documenti decisivi.
- Se il ricorrente deduce l'omessa pronuncia su motivi nuovi di appello, deve allegare o comunque far trasmettere l'atto contenente tali motivi e i documenti indispensabili a verificarne tempestività, pertinenza e decisività.
- La mancanza degli atti richiamati impedisce alla Corte di cassazione di controllare non solo il contenuto della censura, ma anche i presupposti processuali su cui essa si fonda; in tal caso il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27490/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →