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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36133/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un atto di compravendita immobiliare con cui un debitore aveva trasferito alla figlia la proprietà di un immobile, costituendo in favore di sé e della moglie un diritto reale di godimento. La società attrice assumeva di essere creditrice del disponente in forza di un rapporto obbligatorio anteriore all'atto dispositivo. I giudici di merito avevano accolto la domanda revocatoria. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. perché l'inefficacia sarebbe stata estesa anche alla quota di proprietà della madre, che sostenevano non potesse essere colpita dall'azione; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la capienza del patrimonio del debitore principale, la congruità del prezzo e l'assenza di prova della consapevolezza, in capo alla figlia acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore, non potendo tale consapevolezza desumersi dal solo vincolo di parentela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non era specificamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non colpiva il reale decisum. Ha considerato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: ha ribadito che, quando vi sono più coobbligati, il creditore può agire revocatoriamente anche contro uno solo di essi senza dover dimostrare l'insufficienza patrimoniale degli altri; ha affermato che l'azione revocatoria ordinaria richiede solo che l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, potendo rilevare anche una modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale; ha inoltre osservato che la doglianza sulla prova presuntiva della consapevolezza del terzo non era sufficientemente specifica, richiamando il principio secondo cui il vincolo parentale può costituire elemento presuntivo della partecipatio fraudis quando renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata quando l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; non occorre la totale compromissione del patrimonio del debitore né la prova dell'insufficienza di tutti i coobbligati.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della consapevolezza del terzo può essere fondata su presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure devono essere specifiche e pertinenti al decisum; non è ammissibile prospettare questioni non attinenti alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità le norme violate e i punti della decisione che si assumono in contrasto con esse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni generiche o non pertinenti.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che l'atto abbia azzerato il patrimonio del debitore: è sufficiente che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale.
  • Se il credito è garantito da più coobbligati, il creditore può promuovere la revocatoria contro uno solo di essi senza dover dimostrare l'incapienza degli altri.
  • La prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere desunta anche per presunzioni semplici; il vincolo parentale può assumere rilievo indiziario quando renda altamente inverosimile l'ignoranza dello stato debitorio del disponente.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione del ragionamento presuntivo deve indicare in modo puntuale in che cosa difettino gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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