Cassazione Penale, Sentenza n. 35131/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione del 13/12/2022: la Corte avrebbe affermato che la difesa aveva lamentato una "non corretta interpretazione" da parte degli operanti di polizia giudiziaria circa l'identificazione dell'imputato con lo pseudonimo "Loni", mentre la doglianza effettivamente prospettata riguardava la totale assenza di deposizione di alcun operante sulla identificazione del Cuka come "Loni" (cioè la mancanza della prova dell'identificazione).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo rescindente nella parte in cui ha rilevato l'inesatta ricostruzione, e ha parzialmente revocato la sentenza della Quarta Sezione della Cassazione del 13/12/2022 nei confronti di Cuka Drilon (senza toccare la statuizione di annullamento con rinvio relativa all'espulsione). Tuttavia, decidendo nel merito del motivo originario proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile: la Corte ha ritenuto che l'identificazione del ricorrente con il diminutivo "Loni" fosse adeguatamente fondata sulla lettura della conversazione trascritta (pag. 119 della perizia) e sul fatto che non risultò, negli esami dei testi di polizia giudiziaria, alcuna contestazione sulla identificazione; inoltre ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con l'onere di allegare o trascrivere puntualmente gli atti assunti travisati. Conseguenza pratica: parziale accoglimento del profilo rescindente (rectificativa rispetto alla descrizione dell'impugnazione), ma rigetto/inammissibilità del ricorso principale; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per la fase rescissoria, senza obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in relazione al profilo parzialmente accolto.
Norme richiamate
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte può correggere immediatamente l'errore adottando i provvedimenti necessari e, se accoglie la richiesta, può sostituire la precedente decisione anche con pronuncia camerale senza articolare necessariamente due fasi distinte.
art. 624, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale; norma procedurale sulla definitiva efficacia della sentenza di condanna in alcuni limiti.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale penale su fattispecie di detenzione/sequestro di stupefacenti; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato (affermata irrevocabile ai sensi dell'art. 624).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero nella procedura davanti alla Corte (la specifica interpretazione è procedurale: il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso).
art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen.
art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Connesso all'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione: impone che il ricorso indichi puntualmente gli atti ritenuti travisati e provveda alla loro allegazione o trascrizione per rendere il ricorso autosufficiente.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018
Norma che ha introdotto l'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.; la Corte l'ha richiamata per ribadire il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis può condurre la Corte a correggere immediatamente un errore formale o di fatto nella motivazione di una precedente pronuncia, ma ciò non implica automaticamente l'accoglimento del motivo di cassazione originario.
- Per ottenere l'annullamento o la riforma in sede di cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare/transcrivere puntualmente gli atti o le parti degli atti che si assumono travisati o omessi, altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
- La mera asserzione generica che non vi sia prova di identificazione non basta: il giudice valuterà anche il contenuto degli atti (es. trascrizioni ambientali) e la mancata contestazione in dibattimento da parte degli organi inquirenti può far ritenere l'identificazione processualmente provata.
- Quando si denuncia un errore di fatto nella motivazione di una sentenza di legittimità, è utile chiarire se la censura riguarda la ricostruzione dei fatti (errore materiale/fattuale) o una valutazione giuridica/interpretativa, poiché i rimedi e la loro efficacia possono differire.
- Anche se viene riconosciuto un vizio formale o di fatto nella motivazione di una sentenza di cassazione, la decisione finale può comunque confermare le statuizioni di merito se il vizio non incide sulla fondatezza delle conclusioni sostanziali.
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