Cassazione Penale, Sentenza n. 35126/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al MIGALE per i capi 1) associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e 12) concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La difesa ha censurato: 1) vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto relativo alla cessione contestata (contesto delle intercettazioni e ruolo dello SPADEA); 2) insufficiente gravità indiziaria circa il ruolo associativo del MIGALE e mancanza di elementi sull'apporto individuale; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, contestando che il richiamo alla gravità della condotta sia sufficiente a giustificare gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di adeguatezza logica e non consente una rivalutazione del materiale probatorio; ha inoltre confermato la corretta valutazione delle intercettazioni quale apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato sulla base delle modalità di condotta, del ruolo nell'organizzazione e del contesto sociale, giustificando la necessità di una misura contenitiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per regolare il procedimento di riesame e l'adozione del provvedimento cautelare; utilizzata per inquadrare la competenza del Tribunale nel riesame della misura.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della valutazione del materiale probatorio; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione non consente la rivalutazione del materiale probatorio ma solo il controllo dei vizi di motivazione secondo i canoni di logica e diritto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che limita i vizi deducibili in cassazione a quelli di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte la applica per escludere sindacato sui motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Dispositivo sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): interpretato alla luce della giurisprudenza come richiedente pericolo non solo concreto ma anche attuale, valutabile mediante prognosi basata su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato tale pericolo.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Norma di modifica dell'art. 274 cod. proc. pen. (introduzione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione); la Corte richiama la giurisprudenza successiva che specifica il contenuto di tale requisito e lo applica al caso di specie.
Massime di principio
- La censura sulla motivazione in Cassazione è molto limitata: si controlla la logica e la correttezza giuridica della motivazione, non si ri-ponderano i fatti e le prove già valutate dal giudice di merito.
- Le intercettazioni e l'interpretazione di linguaggi criptici costituiscono valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la loro interpretazione risulta manifestamente illogica o irragionevole.
- La presenza di indizi come contatti con soggetti apicali, rinvenimento di bilancino intriso di droga e somme di denaro non giustificate può essere congruamente valorizzata per desumere un ruolo attivo nello spaccio, anche se il controllo ha dato esito negativo perché l'indagato potrebbe essersi già disfatto della droga.
- Per disporre o confermare misure cautelari fondate sul pericolo di reiterazione è necessario non solo accertare la gravità della condotta, ma formulare una prognosi sull'attualità del pericolo basata su elementi concreti (modalità del reato, personalità, contesto socio-ambientale).
- Quando si contesta la gravità indiziaria dell'appartenenza associativa, occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o che mancano del tutto elementi concreti sull'apporto individuale; mere alternative ricostruzioni non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La scelta di misure meno afflittive può essere superata se il giudice dimostra che solo una misura contenitiva può effettivamente recidere i legami dell'indagato con il contesto criminale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35122/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35124/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35127/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35128/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35130/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →