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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35122/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila 15/12/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti. Spinelli Fedele impugna, in particolare, la determinazione della pena ritenendo che il giudice d'appello abbia assunto come reato-base l'estorsione indicata al capo g) nonostante tale reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione, lamenta inoltre carenza e illogicità di motivazione su più capi (tra cui i capi I), m), o1) e il diniego delle attenuanti generiche), ed eccepisce la mancanza di prova della violenza/minaccia per il reato di estorsione e dell'aggravante dello stato di bisogno per l'usura. Spinelli Carmine censura la fondatezza della decisione sulle dichiarazioni delle persone offese (presunta contraddittorietà e lacunosità) e contesta la dosimetria della pena per mancata valorizzazione della condotta post delictum.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Spinelli Carmine (motivando che i motivi sono generici e volte a una rivalutazione del merito) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Spinelli Fedele è parzialmente accolto: il primo motivo è fondato perché il giudice d'appello ha errato nel prendere come reato più grave ai fini della determinazione della pena un reato (capo g) dichiarato estinto per prescrizione; per ciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà rideterminare la pena tenendo conto della declaratoria di prescrizione. Per il resto i ricorsi di Spinelli Fedele sono dichiarati inammissibili e le statuizioni di responsabilità vengono confermate e passano in giudicato eccetto quanto relativo al capo g). Nulla è liquidato alla parte civile per le spese in Cassazione, in quanto non ha svolto attività utile a contrastare i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiamato come parametro di impugnazione (violazione di legge) per valutare i motivi di cassazione; la Corte esamina la dedotta violazione di legge in relazione all'errata determinazione della pena.

  • art. 81 c.p.

    Riferito al divieto di cumulo surrettizio di pene e al principio di proporzione nella determinazione della pena complessiva; utilizzato per valutare la legittimità degli aumenti per continuazione.

  • artt. 131 e 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e della pena base, e all'onere motivazionale che ne consegue.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato in calce alla sentenza; norma relativa a specifico reato menzionato nel procedimento (la sentenza lo cita come riferimento normativo).

  • art. 629 c.p.

    Norma richiamata perché alcuni capi di imputazione (delitti di estorsione/violenza) sono indicati con richiamo a tale articolo; la Corte valuta la responsabilità alla luce delle prove.

  • art. 642 c.p.

    Norma citata in relazione ad alcuni capi di truffa contestati; la prescrizione è stata rilevante per taluni capi richiamanti questa norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti né ritraduce in sede di legittimità la valutazione della prova se il giudice di merito ha fornito motivazioni coerenti; le contestazioni basate su letture alternative del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili.
  • Quando un reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di merito non può utilizzarlo come reato "più grave" ai fini della determinazione della pena base: la scelta del reato più grave deve tener conto delle declaratorie di estinzione e influenza la base di calcolo della pena.
  • La determinazione delle aumentazioni e diminuzioni di pena (circostanze aggravanti/attenuanti e continuazione) rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito, purché sia fornita motivazione adeguata; l'entità degli aumenti condiziona il livello di dettaglio richiesto nella motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se il giudice fornisce ragioni non manifestamente illogiche; la mera formula 'in modo generico' è censurabile solo se la motivazione risulta inesistente o contraddittoria.
  • La valutazione dell'attendibilità delle persone offese è questione di fatto riservata al merito: la Corte di legittimità interviene solo in presenza di palesi contraddizioni o carenze logiche che rendano il convincimento manifestamente infondato.
  • La parte civile che chiede la liquidazione delle spese in Cassazione deve svolgere un'attività sostanziale e utile a contrastare il ricorso dell'imputato per ottenere compensi; la mera presenza o deposito di memoria non è sempre sufficiente.

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