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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, riducendo parzialmente la pena e concedendo la sospensione condizionale, aveva comunque confermato la condanna per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni d'imposta 2011 e 2012. Le censure svolte in cassazione sono: (1) violazione di legge e motivazione illogica per presunta mancata prova dell'elemento soggettivo e oggettivo, con riferimento alle dichiarazioni del teste Zammataro e all'assenza di prova dell'utilizzo delle fatture e del vantaggio fiscale; (2) per la Tarzioru: richiesta di censura specifica e deduzione di mancata prova della sua conoscenza dell'attività contestata, nonostante fosse titolare della ditta individuale; (3) per Di Paola: vizio per duplicazione di responsabilità (violazione art. 9 d.lgs. n.74/2000) essendo stato già condannato in altro processo per le medesime fatture, deducendo dunque doppia punibilità o applicazione indebita della norma sulla deroga al concorso di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il teste avesse escluso l'elemento oggettivo, osservando che dalle stesse dichiarazioni risultava l'indicazione delle fatture nelle dichiarazioni fiscali e quindi la prova dell'uso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità estrinseca: il motivo riproduceva le doglianze di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non ha dimostrato il contrasto con le risultanze. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 9 d.lgs. n.74/2000 non si applica quando la stessa persona cumula le qualità di emittente e amministratore della utilizzatrice, potendo essere configurati sia il reato di emissione che quello di utilizzo di fatture inesistenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.74/2000, art. 2

    Rilevata applicazione per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione conferma che l'indicazione delle fatture nelle dichiarazioni costituisce elemento oggettivo del reato

  • d.lgs. n.74/2000, art. 8

    Riferi­mento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, richiamato nella valutazione del cumulo di responsabilità quando l'agente è titolare/ amministratore di entrambe le entità

  • d.lgs. n.74/2000, art. 9

    Interpretata restrittivamente: la deroga al concorso di persone non si applica quando la stessa persona cumula le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice; in tali casi possono concorrere sia l'art. 8 che l'art. 2

  • d.lgs. n.74/2000, artt. 5 e 10

    Richiamati come reati per i quali in primo grado vi fu assoluzione; menzionati nel quadro delle imputazioni originarie

  • codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato in riferimento ai vizi di motivazione e alle censure sulla motivazione della sentenza di merito

  • costituzione, art. 27

    Invocato dal ricorrente in relazione alla pena e alla colpevolezza; la Corte non ritiene sussistere violazione collegata a tale principio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamato per il trattamento del ricorso (fattispecie di rito/processuale prevista dal decreto)

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186

    Richiamata nella valutazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La presenza delle fatture per operazioni inesistenti annotate in contabilità e indicate nelle dichiarazioni fiscali costituisce elemento probatorio rilevante dell'utilizzo, e può integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000
  • In Cassazione i motivi di gravame devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera ripetizione di censure già svolte in appello, senza analisi critica della motivazione, è inammissibile per carenza di specificità
  • L'art. 9 d.lgs. n.74/2000, che disciplina la deroga al concorso di persone nei reati tributari, non opera quando la stessa persona riveste contemporaneamente il ruolo di emittente e di amministratore della società utilizzatrice: in tali ipotesi si possono configurare autonomamente sia il reato di emissione sia quello di utilizzo
  • La doglianza di duplicazione di responsabilità (c.d. doppia punibilità) richiede prova che si tratti di condanne per fatti identici nei confronti di persone giuridicamente distinte; se la stessa persona ha svolto ruoli nelle due società, la contestazione di doppia punibilità è difficilmente sostenibile
  • La mancata prova dell'elemento soggettivo o dell'effettivo vantaggio fiscale va dimostrata in modo circostanziato: dichiarazioni di testimoni che confermano l'inclusione delle fatture nelle dichiarazioni fiscali rendono debole la censura sulla mancanza di prova
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, l'imposizione delle spese di cassazione e, potenzialmente, di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se il motivo è ritenuto manifestamente infondato o formulato senza la necessaria specificità

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