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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35127/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava la condanna per emissione e utilizzo di 200 fatture per operazioni inesistenti. Ferraro contestava l'utilizzabilità del verbale di verifica fiscale e delle sue dichiarazioni rese durante i controlli (assumendo la violazione dell'art. 63 c.p.p. e dell'art. 220 disp. att. c.p.p.), nonché la valutazione di fatto circa l'inesistenza delle operazioni e la mancanza del dolo specifico. Contestava inoltre l'entità della pena (richiedendo prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) e, in subordine, la prescrizione. Vella sollevava analoghe doglianze sull'utilizzabilità degli atti di verifica e sulla fondatezza della dichiarata evasione fiscale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, un'apposizione alternativa della ricostruzione fattuale già valutata dai giudici di merito e pertanto non sindacabili in Cassazione. La Corte ha confermato l'utilizzabilità dei verbali e delle dichiarazioni perché il compendio indiziario non dipendeva esclusivamente da atti amministrativi e i ricorrenti non hanno indicato con precisione gli atti affetti da nullità o la norma codicistica violata diversa dall'art. 220 disp. att. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la deduzione sul dolo proposta per la prima volta in Cassazione e ha respinto il motivo sul trattamento sanzionatorio spiegando che la pena era motivata dalla personalità negativa e dalla recidiva di Ferraro. Infine ha escluso la prescrizione per mancato decorso del termine.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lvo n. 74/2000

    Norma che disciplina il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata la fittizietà, anche in via indiziaria, per l'insieme degli accertamenti.

  • art. 63 c.p.p.

    Regole sulla verbalizzazione delle dichiarazioni rese dagli indagati durante le indagini; i ricorrenti hanno lamentato violazioni procedurali ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'inutilizzabilità degli atti contestati.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Disciplina il passaggio da attività ispettiva/amministrativa ad attività di polizia giudiziaria e l'utilizzabilità degli atti a finalità mista; la Corte precisa che la violazione di tale norma non comporta automaticamente inutilizzabilità: occorre indicare la specifica norma del codice di rito violata e gli atti viziati.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure fossero in gran parte ricostruzioni fattuali non rilevabili ai sensi di questa norma.

  • art. 133, 62-bis e 69 c.p.

    Norme relative al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla graduazione della pena sulla base della personalità e della recidiva.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito: le contestazioni che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti derivanti da attività ispettive deve indicare con precisione gli atti viziati e la specifica violazione di norma processuale che ne determina la nullità o l'inutilizzabilità; la mera invocazione dell'art. 220 disp. att. non basta.
  • Le dichiarazioni rese durante verifiche fiscali possono essere utilizzate se il mutamento in indagine di polizia giudiziaria è dimostrabile e se sussiste un compendio indiziario non esclusivamente basato su atti amministrativi.
  • Le nuove questioni di diritto o di fatto non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se incidono sulla valutazione dei presupposti di responsabilità; ciò rende tali motivi inammissibili.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizio motivazionale o di errata applicazione delle norme di grado di pena.
  • Sulle doglianze processuali il ricorrente deve dimostrare l'effettiva incidenza dell'atto viziato sull'esito del giudizio per poter ottenere l'annullamento.

Testo integrale

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