Cassazione Penale, Sentenza n. 35124/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per reati relativi a prodotti con marchi contraffatti (principalmente ex art. 473 cod. pen.), deducendo: travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione (soprattutto in relazione al ruolo dei singoli imputati come meri operai e all'assenza di consapevolezza e di finalità di vendita); erronea qualificazione e applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 474-ter cod. pen.; mancata applicazione (o mancata valutazione) dell'art. 131-bis cod. pen. (riforma "Cartabia") e contestazioni relative all'applicabilità delle circostanze attenuanti (art.114, art.62-bis, art.133 cod. pen.). Alcuni motivi sono specifici: contestazione della prova della contraffazione, della sistematicità e dell'organizzazione produttiva, e della rilevanza causale dell'attività svolta dai singoli operai.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: le doglianze generiche sul travisamento della prova sono inammissibili per mancata specificazione; la contraffazione del marchio è stata accertata con perizia/consulenza tecnica; la partecipazione dei singoli operai (anche se "suolatore" o addetto a fase specifica) integra concorso e non è automaticamente meramente marginale se il contributo è causalmente rilevante; l'aggravante ex art. 474-ter cod. pen. può essere applicata in presenza di attività organizzata e produzione sistematica, indipendentemente dal ruolo "operaio"; la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione ove non fosse stata proposta tempestivamente in appello (salvo casi tassativi di proponibilità tardiva), conseguendo quindi l'inammissibilità dei motivi che la deducevano; perciò tutti i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Punisce chi contraffà o altera marchi o chi, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di marchi contraffatti: non richiede come elemento tipico la finalità di vendita; l'uso del marchio sui pezzi e sui prodotti finiti integra il reato.
art. 474 cod. pen.
Norma sul reato di fabbricazione e detenzione di prodotti con marchi contraffatti; la Corte ha evidenziato la distinzione tra i profili di questo reato e quelli dell'art. 473 (uso). Le argomentazioni difensive che confondevano gli elementi di una norma con l'altra sono state ritenute irrilevanti.
art. 474-ter cod. pen.
Circostanza aggravante oggettiva: opera quando i reati di cui all'art. 473 siano commessi in modo sistematico o mediante l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Si applica anche se l'imputato ha ruolo di operaio, se è provata l'organizzazione e la divisione del lavoro nell'opificio abusivo.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede specificità e tempestiva deduzione in appello; non può, di regola, essere prospettata per la prima volta in cassazione, salvo limiti e specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: chi elargisce un contributo essenziale anche limitato a una fase del ciclo produttivo può essere riconosciuto concorrente; la prova della cointeressenza imprenditoriale non è necessaria se sussiste il contributo causalmente rilevante.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la sua applicazione richiede che il contributo del concorrente sia marginale e trascurabile nell'economia del reato; non basta una minore efficacia causale.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda la valutazione delle circostanze per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione in sede di merito sia insindacabile purché motivata.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice del merito può scegliere gli elementi ritenuti rilevanti (anche uno solo) e motivare la decisione; richiamo usato per giustificare il rigetto delle attenuanti generiche.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge). La Corte ha applicato i principi di specificità nel dedurre travisamento della prova e violazione di legge.
art. 606, comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.
Limiti di proponibilità in cassazione: questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi su punti non discussi in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna alle spese per i ricorrenti cassazionisti; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La sola qualifica di "operaio" non esclude la responsabilità penale: se il singolo contributo è causalmente rilevante nella catena produttiva illecita e vi sono elementi che dimostrano la consapevolezza (opificio abusivo, marchi apposti sistematicamente, precedenti), l'imputato può essere riconosciuto concorrente.
- Il reato previsto dall'art. 473 (uso di marchi contraffatti) non richiede la prova della finalità di vendita; la presenza del marchio sui pezzi e sui prodotti finiti e la loro destinazione alla produzione costituiscono elementi idonei alla condanna.
- L'aggravante dell'art. 474-ter si fonda su caratteristiche oggettive (organizzazione, sistematicità, divisione del lavoro) e può ricadere anche su chi svolge mansioni operative se l'attività è inserita in un contesto organizzato.
- In cassazione le doglianze sul "travisamento della prova" devono essere estremamente specifiche: occorre indicare gli atti/processi probatori, il contenuto contestato, e spiegare in che modo inficiano decisivamente la motivazione; altrimenti sono inammissibili.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va prospettata nel giudizio di merito (appello) per poter essere presa in considerazione in cassazione, salvo casi eccezionali stabiliti dalla giurisprudenza; non sollecitarla tempestivamente può determinare l'inammissibilità del motivo in cassazione.
- La valutazione delle attenuanti o dell'esclusione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35122/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35126/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35127/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35128/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2023 del 21/08/2023
- Sentenza penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35130/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →