Cassazione Penale, Sentenza n. 35128/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma parziale della condanna per reati tributari (uso di fatture per operazioni inesistenti) e per vizio di motivazione. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), lamentando che i giudici non avrebbero valorizzato le ricevute di pagamento e la mancata disconoscenza delle firme; 2) assenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto sarebbe stato ignaro dell'inesistenza delle sponsorizzazioni; 3) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che il quadro probatorio non era univoco.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, richiamando e integrando la motivazione del primo grado, avesse ricostruito puntualmente i fatti e valutato l'intero compendio probatorio, evidenziando che l'ASD Nova Sporting Alma Fano non svolgeva attività e poneva in essere fatture inesistenti. Non è stato dimostrato che Martinelli ignorasse l'inesistenza delle operazioni; l'assenza di elementi probatori a favore della sua versione è stata ritenuta decisiva. La Cassazione ha escluso un vizio di motivazione rilevante e ha ricordato che non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Si segnala che la Corte d'appello aveva comunque dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato relativo alla data 29/09/2011, confermando le restanti statuizioni.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 81 cod. pen.; art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme applicate per la configurazione del reato tributario e per l'aggravante relativa all'uso di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base della prova che le fatture erano fittizie e che i pagamenti non corrispondevano ad attività reale.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione. La Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile il vizio di motivazione denunciato, poiché la motivazione complessiva delle decisioni di merito implicitamente e in modo convincente respingeva le deduzioni difensive.
art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
Norma procedurale che ha regolato il rito o le modalità di trattazione del ricorso (menzionata come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso).
Massime di principio
- La Corte di cassazione non ammette la mera riconsiderazione dei fatti: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non semplicemente proporre un'interpretazione alternativa delle prove.
- Nei reati fiscali basati su fatture inesistenti, l'accertamento dell'imprevedibilità o dell'ignoranza del carattere fittizio da parte dell'utilizzatore richiede elementi probatori specifici; la semplice esistenza di ricevute o pagamenti non è di per sé sufficiente a escludere la consapevolezza ove emerga che il fornitore non esercitava attività reale.
- Il silenzio della sentenza su una specifica censura non comporta automaticamente annullamento se la motivazione complessiva mostra che la prospettazione difensiva è stata implicitamente e adeguatamente esaminata e respinta.
- Per contestare la valutazione della prova in Cassazione bisogna inquadrare la censura come violazione di norma o di regole logiche nella motivazione: deduzioni generiche volte a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio sono normalmente inammissibili.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo coerente, la Corte di legittimità può fare riferimento alla motivazione integrata dei due gradi per valutare la correttezza del convincimento del giudice del merito.
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