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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05226/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di surrogazione proposta da una compagnia assicurativa nei confronti di un soggetto che, secondo l'attrice, da direttore di una filiale bancaria avrebbe commesso gravi irregolarità e si sarebbe appropriato di somme, con esito anche di un procedimento penale definito con patteggiamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione quinquennale, qualificando la responsabilità come extracontrattuale; la Corte d'appello ha invece ritenuto operante la prescrizione ordinaria decennale e ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità dell'atto di citazione di primo grado per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2043 e 1218 c.c., nonché degli artt. 183 e 112 c.p.c., sostenendo che in appello sarebbe stata introdotta una domanda nuova e che non potesse applicarsi il principio iura novit curia; 3) violazione degli artt. 2043, 2946 e 2947 c.c., assumendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale propria della responsabilità aquiliana; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c., e dell'art. 2729 c.c., oltre a vizi motivazionali, censurando la ricostruzione dei fatti e l'uso delle presunzioni; 5) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando la liquidazione della rivalutazione monetaria in assenza di domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per 'assemblaggio' di atti processuali e degli atti difensivi, in contrasto con l'onere di sintesi dell'art. 366 c.p.c.; ha ritenuto manifestamente infondati i motivi secondo e terzo perché la condotta era stata prospettata come compiuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro, con conseguente qualificazione contrattuale della pretesa e applicazione della prescrizione ordinaria; ha ritenuto il quarto motivo inammissibile perché diretto a ottenere una diversa ricostruzione fattuale, e comunque non conforme al paradigma del ricorso per cassazione; ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo state riportate le conclusioni finali del giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria della compagnia assicuratrice in surroga e condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    legittima l'azione di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile o obbligato al risarcimento

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare asseriti vizi della citazione introduttiva

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di citazione; la Corte ne esclude la deduzione in sede di legittimità per inammissibile assemblaggio degli atti

  • art. 366 c.p.c.

    l'esposizione sommaria dei fatti di causa non può essere sostituita dalla pedissequa trascrizione di atti processuali; il ricorso deve essere autosufficiente e sintetico

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alle deduzioni di parte; non può essere usato per introdurre in cassazione una ricostruzione fattuale nuova

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai motivi; la Corte afferma che la causa petendi, riferita a condotte del dipendente nell'ambito del rapporto, è contrattuale e non extra-contrattuale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla difesa del ricorrente; la Corte reputa non decisiva la prospettazione alternativa, rilevando la natura contrattuale della pretesa

  • art. 2697 c.c.

    invocato per lamentare un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura è in realtà fattuale e non pertinente al giudizio di legittimità

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte non ravvisa un vizio scrutinabile nel modo prospettato

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale, ritenuta applicabile alla fattispecie qualificata come contrattuale

  • art. 2947, comma 1, c.c.

    richiamato dal ricorrente come termine prescrizionale quinquennale dell'illecito aquiliano; la Corte lo esclude perché la pretesa è contrattuale

  • art. 99 c.p.c.

    invocato nel quinto motivo insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'assenza di domanda sulla rivalutazione monetaria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fattuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non può essere sostituita dalla trascrizione integrale e cumulativa degli atti di merito: il ricorso che si risolva in un assemblaggio di documenti e atti processuali è inammissibile.
  • La qualificazione della domanda risarcitoria dipende dalla causa petendi concretamente dedotta: se il fatto è imputato a un soggetto in quanto dipendente e nell'ambito del rapporto lavorativo, la pretesa può essere qualificata come contrattuale, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure in un nuovo riesame del merito: i motivi che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti, o contestano in modo assertivo la valutazione delle prove, sono inammissibili.
  • Le doglianze su ultrapetizione o sulla liquidazione di accessori del credito devono essere autosufficienti, indicando compiutamente il contenuto degli atti rilevanti del giudizio di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • Quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese e può essere onerata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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