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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da due episodi di perdita di merce affidata per spedizione internazionale di capi di abbigliamento destinati a una società estera del gruppo committente. Per la prima spedizione la merce, ritirata dai magazzini della committente e diretta agli uffici doganali, veniva dichiarata perduta a seguito di un furto avvenuto presso l’aeroporto di Malpensa; per la seconda spedizione la merce risultava perduta a seguito di una rapina. La società originariamente committente, e poi la società che aveva acquisito i relativi diritti, agiva per il risarcimento del danno verso la società di spedizioni, sostenendo che questa avesse assunto non solo l’incarico di spedizione ma anche quello di trasporto, con conseguente responsabilità da vettore. La convenuta contestava, per la prima spedizione, di aver assunto la veste di vettore, deducendo che il trasporto era stato eseguito da altro soggetto e invocando comunque il caso fortuito e la limitazione della responsabilità vettoriale; per la seconda spedizione negava parimenti di aver eseguito il trasporto e chiedeva la chiamata del soggetto effettivamente vettore. Nei motivi di ricorso per cassazione la società di spedizioni ha denunciato: 1) violazione dell’art. 1741 c.c., per avere la Corte d’appello qualificato il rapporto come spedizione-trasporto senza prova che essa avesse eseguito il trasporto; 2) violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito desunto l’assunzione dell’obbligazione vettoriale da indici e presunzioni asseritamente inammissibili o comunque inidonei; 3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria e incomprensibile in alcuni passaggi della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato il rapporto come spedizione-trasporto ai sensi dell’art. 1741 c.c., sulla base non solo di elementi presuntivi, ma anche dell’accertamento fattuale che la società ricorrente si era obbligata al ritiro della merce presso la committente e alla consegna presso l’aeroporto/luogo di destinazione, assumendo così l’esecuzione della prestazione di trasporto e i correlati obblighi del vettore. Ha inoltre precisato che la censura sulle presunzioni non era ammissibile come violazione dell’art. 2729 c.c. perché mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza sulla motivazione faceva leva su elementi estranei al solo testo della sentenza impugnata e non evidenziava un vizio motivazionale nei limiti consentiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1737 c.c.

    Il contratto di spedizione è qualificato come mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

  • art. 1741 c.c.

    Lo spedizioniere assume la disciplina del vettore quando si obbliga anche, in tutto o in parte, all'esecuzione del trasporto, con assunzione unitaria della prestazione e della responsabilità per le fasi direttamente riconducibili al trasporto.

  • art. 1678 c.c.

    L'attività di trasferimento delle cose da un luogo a un altro costituisce la prestazione tipica del vettore nel contratto di trasporto di cose.

  • art. 1693, primo comma, c.c.

    È richiamato per escludere, nel caso concreto, la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito rispetto alla perdita della merce.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla prova testimoniale e contestare l'uso di presunzioni nella ricostruzione del contratto.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come riferimento alla mancanza di un principio di prova scritta, ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale e, indirettamente, delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice fonda il ragionamento presuntivo su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesta soltanto una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo relativo al vizio di motivazione/invalidità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la sufficienza e intellegibilità della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il contratto di spedizione si distingue dal trasporto, ma lo spedizioniere assume la disciplina del vettore quando si obbliga a eseguire personalmente, in tutto o in parte, la prestazione di trasporto, in autonomia e verso un corrispettivo commisurato al rischio dell'operazione complessiva.
  • L'accertamento dell'assunzione della veste di spedizioniere-vettore è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio di motivazione o per violazione dei criteri di qualificazione giuridica, non per una semplice diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La qualificazione del rapporto come spedizione-trasporto può essere desunta anche da elementi presuntivi e documentali, purché il ragionamento del giudice di merito si fondi su circostanze idonee a far emergere l'impegno dello spedizioniere al ritiro della merce, al trasferimento e alla consegna, cioè alla prestazione tipica del vettore.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. non è integrata se la censura mira soltanto a sostituire una diversa inferenza probabilistica a quella adottata dal giudice di merito; occorre invece dedurre che la presunzione sia stata costruita su fatti privi di gravità, precisione e concordanza.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti attualmente consentiti e non può essere fondato su letture extratestuali o su una mera contestazione del ragionamento decisorio senza evidenziare un effettivo contrasto logico o una motivazione incomprensibile nel testo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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