Cassazione Civile, Sentenza n. 7493/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. E068-2015 relativa a ICI 2007 per un terreno, emessa da Melanide S.p.A. in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Gizzeria. La ricorrente contestava la legittimazione sostanziale della Melanide a emettere l'atto per vizi nella procedura di evidenza pubblica con cui era stato affidato il servizio (pubblicazione dell'avviso in soli sei Comuni, presentazione di un'unica offerta, rinnovo anticipato della convenzione senza valide proroghe), nonché chiedeva di tener conto dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a €1.000,00 previsto dalla normativa vigente.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere nei limiti indicati (annullamento ex lege degli accessori del debito entro i limiti previsti). Ha accolto il primo e il secondo motivo ritenendo errata la decisione della Commissione regionale che aveva escluso il sindacato del giudice tributario sulla legittimità dell'affidamento del servizio. La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, il giudice tributario può esercitare un sindacato incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi presupposti dell'imposizione e, se del caso, disapplicarli annullando l'atto impositivo/esattivo per difetto di legittimazione sostanziale della concessionaria. Perciò ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, ponendo altresì le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nelle sede di rinvio.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili."
Prevede l'annullamento automatico dei debiti residui fino a €1.000 per i carichi affidati 2000-2010; applicata dalla Corte per dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere riguardo agli accessori.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, artt. 1, commi 222, 227 e 229
"222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro ... affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ..." "227. ... relativamente ai debiti ... fino a mille euro ... affidati ... dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali ... l’annullamento automatico ... opera limitatamente alle somme dovute ... a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ...; tale annullamento non opera con riferimento al capitale ..." "229. Gli enti creditori ... possono stabilire di non applicare le disposizioni ... con provvedimento ... entro il 31 gennaio 2023 ..."
Estende l'annullamento automatico fino al 31.12.2015 ma distingue tra enti statali (annullamento anche del capitale) e altri enti (come gli enti locali: annullamento limitato agli accessori salvo che l'ente non abbia optato per l'inapplicabilità). La Corte ha applicato tale disciplina per la cessazione parziale della controversia sugli accessori.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
Secondo la Corte il giudice tributario esercita un sindacato incidentale di legittimità sugli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione (anche se non sono atti regolamentari di carattere generale): tale sindacato può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all'affidamento del servizio e all'annullamento dell'atto impositivo/esattivo per difetto di legittimazione sostanziale della concessionaria.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
Se il Comune affida il servizio di accertamento e riscossione ai soggetti indicati dalla norma, il potere di accertamento e riscossione è delegato al concessionario, che acquisisce legittimazione processuale. Tuttavia, in caso di contestazione della legittimazione della delega, grava sul contribuente l'onere di specificare i profili di illegittimità amministrativa.
Massime di principio
- Il giudice tributario può sindacare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi che sono presupposto dell'atto impositivo; se l'affidamento del servizio di riscossione è illegittimo, l'atto impositivo/esattivo emesso dalla concessionaria può essere disapplicato e annullato per difetto di legittimazione sostanziale.
- La legittimazione processuale della concessionaria sussiste in presenza di corretta convenzione, ma il contribuente deve indicare in modo specifico e motivato i vizi dell'affidamento (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) per ottenere la disapplicazione.
- Per i debiti affidati agli agenti della riscossione fino ai termini previsti, opera l'annullamento automatico per importi residui fino a €1.000: per gli enti locali tale annullamento riguarda in genere gli accessori (interessi, sanzioni), salvo diversa disposizione dell'ente.
- La contestazione di irregolarità nella procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di riscossione è rilevante nel giudizio tributario se collegata alla legittimazione dell'atto impositivo; non è in astratto preclusa la sindacabilità di tali profili.
- Se il ricorso è fondato su più censure miste, la Corte di legittimità qualificherà le censure in base alle argomentazioni effettivamente svolte; in cassazione prevale l'esame di violazioni di legge adeguatamente illustrate.
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