Cassazione Civile, Ordinanza n. 29727/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
La controversia
La controversia nasce da dieci verbali elevati nel mese di ottobre 2015 nei confronti di una cooperativa proprietaria di un veicolo NCC, per avere circolato in corsia preferenziale e/o avuto accesso alla zona a traffico limitato di Roma senza la prescritta autorizzazione. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981; il Tribunale di Roma rigettava poi l’appello, ritenendo non dimostrata la titolarità della licenza NCC e comunque inutilizzabile un documento successivo attestante il permesso di circolazione in ZTL. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe esaminato d’ufficio la titolarità della licenza NCC, aspetto precluso e non devoluto in appello; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 conv. in l. n. 19/2017; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale negato la prova della licenza NCC nonostante la non contestazione; 4) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per avere considerato tardivo un documento formato dopo l’instaurazione del giudizio; 5) violazione dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 e dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che la sospensione dell’efficacia dell’art. 5-bis l. n. 21/1992 impedisse di sanzionare le condotte contestate; 6) violazione dell’art. 5-bis l. n. 21/1992 in relazione alla sentenza TAR Lazio n. 11636/2015, assumendo il ripristino della precedente autorizzazione e l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di comunicazione; 7) violazione delle norme sullo scaglione e sulla liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse ampliato indebitamente il thema decidendum affrontando la questione della titolarità della licenza NCC, estranea all’oggetto del giudizio di appello, centrato invece sull’esistenza o meno del permesso di accesso alle corsie preferenziali e alla ZTL. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, il quinto motivo, applicando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’efficacia delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 era sospesa al momento dei fatti, sicché nel 2015 l’art. 5-bis l. n. 21/1992 non era applicabile come fonte autonoma dell’illecito; occorre tuttavia verificare in rinvio se le condotte integrassero altra violazione, alla luce degli artt. 3 e 11 della legge quadro nella formulazione previgente e dei regolamenti comunali. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il terzo motivo e, per effetto dell’accoglimento del quinto, anche il secondo, il quarto, il sesto e il settimo motivo. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
opposizione avverso i verbali di accertamento
richiamato come base del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
art. 7, commi 1, 9 e 14, c.d.s.
violare l’art. 7, commi 1 e 14, c.d.s. ... ovvero l’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s.
fonte delle violazioni contestate nei verbali originari
obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
regola la disciplina del NCC; il terzo comma va coordinato con il primo e con la potestà regolamentare comunale, potendo legittimare autorizzazioni preventive e ulteriori adempimenti per l’uso di corsie preferenziali
Accesso nel territorio di altri comuni
la Corte afferma che, al momento dei fatti del 2015, la disposizione introdotta dalla riforma del 2008 non era efficace per effetto della sospensione normativa
art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009
ha introdotto modifiche alla legge quadro sul NCC, tra cui l’art. 5-bis, ma la sua efficacia è risultata sospesa
art. 7-bis, comma 1, d.l. n. 5/2009 conv. in l. n. 33/2009
disposto sospensione dell’efficacia delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008
art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 conv. in l. n. 19/2017
ha prorogato la sospensione dell’efficacia delle modifiche alla legge 21/1992 fino al 31 dicembre 2017 secondo l’interpretazione autentica richiamata dalle Sezioni Unite
il giudice non può pronunciare oltre i limiti del devoluto né decidere su questioni estranee al thema decidendum
invocato dalla ricorrente in tema di fatti non contestati e prova; il motivo è stato assorbito
invocato sulla tardività dei documenti prodotti in appello; motivo assorbito
richiamato in relazione all’obbligo del giudice di applicare la legge vigente; motivo assorbito
richiamato in tema di liquidazione delle spese; motivo assorbito
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice non può estendere l’accertamento a profili non devoluti dalle parti: la decisione deve restare entro il thema decidendum effettivamente delimitato dall’impugnazione, altrimenti incorre in nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- In materia di NCC, la disciplina introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 non è applicabile come fonte autonoma dell’illecito quando la sua efficacia sia sospesa da successive disposizioni di interpretazione autentica o di proroga della sospensione; per i fatti commessi nel periodo di sospensione occorre verificare la sola normativa previgente.
- L’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circolazione da parte dei veicoli NCC non integra un diritto incondizionato: la facoltà va coordinata con la disciplina comunale, che può imporre autorizzazioni preventive e ulteriori adempimenti se compatibili con la legge quadro vigente.
- Quando il giudice di legittimità rileva che la decisione di merito si fonda su un presupposto normativo errato o su una questione non devoluta, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito compia i necessari accertamenti di fatto e applichi correttamente la disciplina vigente al tempo dei fatti.
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