Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo, un creditore aveva ottenuto l'ammissione al passivo, in via chirografaria, per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di investimenti in prodotti finanziari collocati da una società poi fallita. Il tribunale aveva ritenuto non contestati i fatti costitutivi della domanda: la società che aveva collocato i prodotti era priva dell'abilitazione necessaria, i contratti erano quindi nulli e la società di fatto, tramite i suoi soci, aveva programmato e attuato un'operazione abusiva e fraudolenta, strumentalizzando consapevolmente il contratto nullo per trarne profitto. I ricorrenti in cassazione hanno proposto otto motivi: 1) incompatibilità del giudice che aveva già svolto funzioni di giudice delegato nel collegio dell'opposizione allo stato passivo; 2) tardività dell'opposizione, decadenza dai mezzi di prova e tardività delle note difensive; 3) erronea attribuzione della responsabilità extracontrattuale alla società di fatto, ritenuta soggetto non imputabile e non esistente al momento dei fatti; 4) censure sostanzialmente identiche al terzo motivo; 5) erronea applicazione della disciplina sul fallimento di società di fatto e sulla necessità di una previa declaratoria di esistenza di una macro-società/holding di fatto; 6) erronea ammissione del credito anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, con pretesa violazione della disciplina dell'estensione del credito nel fallimento dei soci; 7) violazione del principio di par condicio e del divieto di duplicazione dell'ammissione del medesimo credito in più stati passivi; 8) erronea applicazione del principio di non contestazione e della prova per presunzioni, perché riferita anche a soggetti terzi e a una società diversa dalle parti in causa. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi e ha rigettato il ricorso, confermando l'ammissione del credito al passivo e la corretta applicazione del principio di non contestazione nonché della disciplina fallimentare sull'estensione ai soci illimitatamente responsabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'incompatibilità del giudice delegato, perché tale questione, salvo interessi diretti del giudice, si fa valere con ricusazione nei termini di legge. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla tardività dell'opposizione, sulla decadenza dalle prove e sulla tardività delle difese, osservando che il termine era stato correttamente computato e che le doglianze erano generiche. Ha reputato inammissibili i motivi centrali sulla responsabilità extracontrattuale della società di fatto, sulla sua asserita inesistenza e sull'assenza di un titolo penale, ricordando che l'esistenza della società di fatto può essere accertata con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e che la responsabilità civile è autonoma dal processo penale; inoltre la decisione di merito si fondava sulla non contestazione. Ha dichiarato assorbite o infondate le ulteriori censure sulla necessità di una holding di fatto, sulla disciplina dell'estensione del credito ai soci illimitatamente responsabili, sulla pretesa duplicazione dell'ammissione del credito e sull'applicazione del principio di non contestazione rispetto al curatore fallimentare. È stato anche posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata esaminata l'ammissione del credito.
richiamato in relazione ai termini e alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo e alla dedotta incompatibilità del giudice.
la comunicazione prevista da questa norma fa decorrere il termine per proporre opposizione.
art. 148, terzo comma, l. fall.
il credito ammesso al passivo del fallimento sociale si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili.
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo ai fini della responsabilità accertata in concreto, che riguardava direttamente la società di fatto e i soci.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla qualificazione del credito e sull'estensione al socio.
richiamato in relazione alla dedotta ammissione del medesimo credito in più stati passivi.
richiamato nella censura sulla responsabilità extracontrattuale e sull'opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della censura di incompatibilità del giudice nel collegio dell'opposizione.
richiamato per il computo del termine di opposizione, con applicazione della proroga al giorno feriale successivo se la scadenza cade di sabato.
il giudice può fondare la decisione sui fatti non contestati; il principio vale anche nel procedimento di verifica del passivo.
richiamato nelle censure di merito sulla responsabilità civile e sulla decisione del tribunale.
base della responsabilità extracontrattuale ascritta alla società di fatto e ai soci per l'illecito cagionato ai risparmiatori.
richiamato nei motivi di ricorso sulla imputabilità della condotta, ma non accolto.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha valorizzato la non contestazione come tecnica di semplificazione probatoria.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla deduzione di fatti non contestati.
richiamato in relazione alla ricusazione del giudice asseritamente incompatibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti rende inammissibili le censure generiche.
usato come filtro di inammissibilità per il motivo sull'incompatibilità del giudice, in presenza di orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha comportato l'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice delegato che abbia pronunciato sullo stato passivo non determina, di regola, una nullità deducibile in cassazione: essa va fatta valere con tempestiva ricusazione, salvo il caso di un interesse proprio e diretto del giudice nella causa.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il termine per proporre l'impugnazione segue la disciplina generale dei termini processuali, compresa la proroga al primo giorno feriale successivo quando la scadenza cade di sabato.
- Le censure di tardività delle prove o degli atti difensivi sono inammissibili se non indicano specificamente quale effetto decisorio ne avrebbe tratto il giudice di merito e se non confrontano il contenuto della decisione impugnata.
- L'esistenza di una società di fatto può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, incluse le presunzioni semplici, e l'apprezzamento dei relativi elementi di fatto è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La responsabilità civile è autonoma rispetto all'accertamento penale: l'assenza di una pronuncia penale non impedisce di accertare in sede civile la condotta illecita e il danno.
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'applicazione del principio di non contestazione è necessario trascrivere o riassumere specificamente gli atti processuali dai quali risulti la dedotta contestazione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il principio di non contestazione è una regola processuale generale, applicabile anche alla verifica del passivo fallimentare, e consente di considerare provati i fatti costitutivi della domanda non specificamente contestati dalla controparte.
- Nel fallimento di società di persone o di fatto, il credito ammesso al passivo sociale si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei soci illimitatamente responsabili, secondo la disciplina espressa dell'art. 148, terzo comma, l. fall., senza che ciò integri duplicazione illegittima del credito stesso se applicato secondo legge.
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