Sentenza del 14/03/2019 n. 7250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A. S.p.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo la violazione degli artt. 21 e 49 del D.Lgs. n. 22/1997, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 22 del Regolamento TIA del Comune di Capannori. Secondo la ricorrente, la società contribuente non avrebbe dimostrato adeguatamente di provvedere autonomamente allo smaltimento degli scarti di legno, qualificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani, poiché la documentazione prodotta, inclusi i modelli MUD, riguardava annualità precedenti. A. contestava quindi il riconoscimento della riduzione della tariffa variabile TARSU/TIA per gli anni 2006-2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato le regole sull’onere della prova, posto a carico della contribuente, e la disciplina secondo cui lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani dà diritto alla riduzione tariffaria. La contestazione di A. riguardava in realtà la valutazione delle prove e non una violazione di legge; tale doglianza avrebbe dovuto essere eventualmente formulata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei limiti rigorosi previsti dalla giurisprudenza. La CTR aveva comunque esaminato il fatto decisivo, ritenendo dimostrato lo smaltimento autonomo anche sulla base dell’attività svolta negli anni precedenti e dell’inidoneità del servizio comunale. Gli avvisi di accertamento TARSU/TIA sono quindi rimasti illegittimi. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha partecipato al giudizio. A carico della ricorrente è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997, art. 21
Lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, se adeguatamente provato, può determinare il diritto del contribuente a una riduzione della tariffa sui rifiuti.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
Richiamato in relazione alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
La parte che intende ottenere la riduzione tariffaria deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, incluso lo smaltimento autonomo dei rifiuti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non è lo strumento idoneo per contestare la mera valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame" di un fatto decisivo per il giudizio
La critica alla valutazione probatoria può essere proposta, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza, solo quando vi sia stato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per ottenere una nuova valutazione delle prove.
Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 22
Disciplina la riduzione tariffaria collegata allo smaltimento autonomo dei rifiuti, secondo le condizioni previste dal regolamento comunale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il contribuente che sostiene di smaltire autonomamente rifiuti speciali assimilati agli urbani deve fornire una prova concreta e documentata dello smaltimento e del periodo cui si riferisce.
- Se lo smaltimento autonomo è provato, il contribuente può avere diritto alla riduzione della tariffa rifiuti, anche quando il gestore comunale qualifica i rifiuti come assimilati agli urbani.
- In cassazione non è normalmente possibile contestare la semplice valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito mediante un motivo per violazione di legge.
- La contestazione della prova deve essere distinta dalla contestazione della regola giuridica: la prima può rilevare solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- Documenti relativi ad annualità precedenti possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purché siano pertinenti e idonei a dimostrare la continuità o l’effettività della condotta anche per il periodo controverso.
- La riduzione tariffaria non riguarda automaticamente tutte le superfici aziendali: possono restare soggette a tariffa ordinaria le aree destinate, ad esempio, a uffici, bagni, spogliatoi e disimpegni, se producono rifiuti urbani ordinari.
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