Sentenza n. 196/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 964, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO IL 19/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato relativa all'attribuzione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 964 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, depositata il 19 settembre 2024 e passata in giudicato. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La pronuncia era stata notificata all'amministrazione il 18 febbraio 2025; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente e con obbligo di riferire al Tribunale sull'attività svolta. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 400 euro oltre spese forfettarie, IVA, CPA e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie aventi effetti nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione maturano dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Costituisce la base normativa del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
È richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
È richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- In presenza di una pronuncia passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione all'attribuzione di una prestazione pecuniaria o equivalente, e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l'inadempimento consente al beneficiario di proporre ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non dimostri l'avvenuto adempimento e non deduca fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione risultante dal giudicato deve essere ordinata a dare integrale esecuzione al titolo, comprese le componenti accessorie espressamente riconosciute, quali interessi o rivalutazione e spese di lite.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine e a provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta deve documentare al giudice dell'ottemperanza le operazioni compiute e gli adempimenti eseguiti secondo le modalità telematiche indicate dal giudice.
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