Cassazione Civile, Ordinanza n. 00305/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della contribuente, rideterminando il reddito ai fini IRPEF e IVA sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza che contestava maggiori ricavi non dichiarati e costi indeducibili. La CTP aveva annullato l'atto per un vizio procedurale legato al mancato deposito del pvc; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Ufficio ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse deciso facendo leva su eccezioni di merito della contribuente non riproposte in appello e quindi rinunciate, nonostante la contumacia della parte appellata; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto assolto l'onere probatorio della contribuente in ordine all'insussistenza dei maggiori redditi accertati; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR effettuato direttamente una valutazione sostitutiva dei criteri e della percentuale di ricarico. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale e assorbente, perché nel processo tributario l'appellato deve riproporre espressamente in appello le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado; tale onere sussiste anche se l'appellato resta contumace. Poiché la contribuente non si era costituita in appello e non aveva riproposto le eccezioni di merito, la CTR non poteva fondare la decisione su tali questioni ormai rinunciate, incorrendo in violazione del principio devolutivo e in pronuncia ultra petita. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
nel giudizio di appello opera il principio devolutivo temperato: le questioni non riproposte dall'appellato sono considerate rinunciate e non possono essere esaminate dal giudice del gravame
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate
la norma recepisce nel processo tributario il medesimo onere di riproposizione specifica previsto dall'art. 346 c.p.c., applicabile anche se l'appellato resta contumace
art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sulla rettifica del reddito d'impresa; i relativi motivi sono rimasti assorbiti
richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione probatoria; motivo assorbito
richiamato per il riparto dell'onere della prova; motivo assorbito
richiamati per la dedotta violazione delle regole di disponibilità e valutazione della prova; motivo assorbito
richiamato in relazione ai poteri del giudice tributario di decidere nel merito; motivo assorbito
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appellato ha l'onere di riproporre in appello, in modo espresso e specifico, le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado; in difetto, esse si intendono rinunciate e non entrano nel thema decidendum del gravame.
- L'onere di riproposizione vale anche quando la parte appellata non si costituisce in appello e resta contumace.
- Il giudice dell'appello viola il principio devolutivo e pronuncia ultra petita se decide sulla base di eccezioni o difese che l'appellato non ha riproposto e che pertanto devono considerarsi rinunciate.
- Le censure di merito sulla ripartizione dell'onere probatorio o sulla valutazione delle presunzioni restano assorbite quando il ricorso viene accolto per una questione processuale pregiudiziale.
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