Cassazione Penale, Sentenza n. 21920/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari, eventualmente con controllo elettronico, per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e art. 99, quarto comma, c.p. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione degli artt. 275 e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso i diversi livelli di valutazione (gravi indizi, esigenze cautelari, adeguatezza/proporzionalità della misura) e che l'imputato sarebbe un mero gregario/trasportatore non idoneo a integrare pericolo di reiterazione; inoltre contestava la valutazione circa una presunta capacità dell'indagato di manomettere il braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mera reiterazione di doglianze già prospettate e rigettate in appello e, nel merito, ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il giudice ha confermato che la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto, sarebbe inadeguata a contenere il pericolo di reiterazione e di fuga attuale, considerata la personalità dell'imputato (assenza di reddito lecito, plurimi precedenti recenti anche con alias, insofferenza ai controlli e tentativo di fuga mediante tamponamento dell'auto della polizia), la possibilità di manomettere il presidio elettronico e la necessità di autorizzare contatti con terzi per assistenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa al ricorso al Tribunale per le misure cautelari; utilizzata per inquadrare l'originario giudizio di conferma dell'ordinanza del Gip.
Riferimento all'istanza di sostituzione della misura cautelare proposta dalla difesa (sostituzione della custodia in carcere con altra misura).
Norma che disciplina il presidio del controllo elettronico a distanza; valutata nella sua efficacia concreta e considerata potenzialmente eludibile nel caso di specie (possibilità di manomissione).
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alla fattispecie di reato in materia di stupefacenti che giustifica la misura cautelare originaria.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Aggravante o elemento procedurale collegato alla qualificazione del fatto; citata a corredo dell'inquadramento del reato contestato.
art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari in relazione al pericolo di fuga (lett. b) e alla necessità di prevenire la reiterazione di reati della stessa indole, ovvero la pericolosità sociale (lett. c). La Corte ribadisce che il requisito del pericolo di fuga richiede "attualità" (come introdotto dalla legge n. 47/2015) e può essere desunto da un giudizio prognostico sulla situazione concreta del soggetto senza necessità di atti materiali di allontanamento.
Ha interpolato il requisito dell'"attualità" nel concetto di pericolo di fuga: la valutazione non richiede atti materiali di fuga ma può fondarsi su prognosi ragionevoli tratte dalla situazione di vita, precedenti e frequentazioni.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con onere delle spese e possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.
sent. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ritiene non sussistenti elementi che mettano il ricorrente in colpa.
Massime di principio
- La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive richiede una valutazione concreta di adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); se la personalità, i precedenti e il comportamento del soggetto rendono probabile l'inosservanza delle prescrizioni, la sostituzione può essere negata.
- Il pericolo di fuga richiede il requisito di "attualità", ma questo può essere accertato mediante un giudizio prognostico basato sulla situazione di vita, precedenti, pendenze giudiziarie e frequentazioni senza necessità di atti materiali imminenti di fuga.
- La presenza di plurimi precedenti recenti, l'uso di alias per eludere controlli, l'assenza di reddito lecito e il tentativo concreto di sottrarsi all'arresto (es. manovre di fuga) sono elementi che, anche se non costituiscono prova certa, possono legittimamente giustificare il mantenimento della custodia in carcere e l'esclusione degli arresti domiciliari con braccialetto.
- L'efficacia pratica del controllo elettronico viene valutata nella sua concreta idoneità: se sussistono ragionevoli elementi che rendono probabile la manomissione o l'elusione del presidio, tale misura può ritenersi inadeguata.
- Le doglianze riproposte in cassazione già esaminate e motivatamente respinte nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili per mera reiterazione, con conseguente rischio di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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