Cassazione Civile, Ordinanza n. 10590/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente decisione che aveva riconosciuto il diritto al rimborso di imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione al sisma, ai sensi dell’art. 9 l. n. 289/2002. Dopo l’entrata in vigore della l. n. 123/2017, l’amministrazione aveva corrisposto solo il 50% dell’importo dovuto, richiamando una certificazione del MEF attestante l’insufficienza dei fondi. La CTR aveva ritenuto infondata la domanda di ottemperanza, reputando che la certificazione di incapienza impedisse la soddisfazione integrale del credito. Il ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 14, d.l. n. 669/1996, sostenendo che la mera incapienza non consente di falcidiare il credito giudizialmente accertato e che il giudice dell’ottemperanza deve comunque attivare gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta, per dare piena esecuzione al titolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in caso di verificata incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve adottare determinazioni specifiche e può nominare un commissario ad acta per attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie alla completa esecuzione della sentenza di merito, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa di riferimento, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non consente alcuna falcidia del diritto patrimoniale del contribuente già giudizialmente accertato. Di conseguenza, l’eventuale incapienza non estingue, neppure parzialmente, il diritto sostanziale né ne impedisce definitivamente l’attuazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
base normativa del diritto al rimborso delle imposte versate in relazione al sisma richiamato nella controversia
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
norma invocata dal ricorrente quale parametro della disciplina del rimborso e dell’esecuzione del credito
norma richiamata in tema di giudizio di ottemperanza e poteri del giudice per l’esecuzione del giudicato
norma richiamata per le modalità di pagamento e le procedure di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione
intervento legislativo richiamato nel fatto quale base del pagamento parziale effettuato dall’amministrazione
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la certificazione dell’insufficienza dei fondi non autorizza di per sé la riduzione o l’estinzione del credito patrimoniale già accertato dal giudice di merito.
- Quando il pagamento dovuto a carico della pubblica amministrazione risulti ostacolato da incapienza, il giudice dell’ottemperanza deve comunque predisporre misure idonee all’esecuzione piena del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
- La disciplina speciale sui rimborsi e sui pagamenti a carico dell’amministrazione va interpretata in modo da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e la piena esecuzione del diritto riconosciuto in sentenza, senza falcidia del credito accertato.
- L’incapienza dei fondi può incidere sulle modalità esecutive, ma non sul contenuto sostanziale del diritto del contribuente né sul suo definitivo soddisfacimento.
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