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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20862/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente giudizio risarcitorio promosso da una società a responsabilità limitata, che aveva ottenuto una sentenza favorevole per i danni subiti a seguito di un evento atmosferico di notevoli dimensioni. La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva ridotto l'importo del risarcimento già riconosciuto. I due ricorrenti, indicati come già soci o aventi causa da un socio della società danneggiata, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio con due motivi. Dal testo non emergono i contenuti specifici dei motivi, perché la Corte afferma espressamente che non è necessario riportarli, essendo il ricorso comunque improcedibile. La questione decisiva esaminata dalla Cassazione riguarda però un profilo processuale: i ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata loro notificata, ma non avevano depositato la copia notificata della decisione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; inoltre la copia della sentenza prodotta risultava incompleta, mancando di alcune pagine. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito della sentenza notificata, con eventuale ulteriore ragione di inammissibilità per incompletezza della copia depositata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia notificata della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., dopo che gli stessi avevano dichiarato che la decisione era stata notificata. Ha aggiunto che la copia depositata era peraltro incompleta, essendo priva di alcune pagine, circostanza che avrebbe potuto costituire un autonomo ostacolo all'esame del ricorso. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La partecipazione di un magistrato al precedente giudizio di cassazione non integra, nel giudizio sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, una causa di astensione obbligatoria, perché non compromette imparzialità e terzietà del giudice.

  • art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente ha l'onere di depositare, entro il termine perentorio per la procedibilità del ricorso, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, se la decisione è stata notificata.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come termine di costituzione del controricorrente rilevante ai fini della possibile produzione della documentazione mancante, nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 372 c.c.

    Non è consentito recuperare con produzione tardiva la mancata deposizione, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, secondo i casi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui è pari l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne nel termine di legge la copia munita della relata di notifica o della documentazione equivalente, perché la dichiarazione integra un fatto processuale rilevante ai fini della procedibilità.
  • La mancanza del deposito della sentenza notificata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, salvo le ipotesi eccezionali riconosciute dalla giurisprudenza in cui la documentazione risulti comunque ritualmente acquisita al processo.
  • La produzione tardiva non è idonea a sanare la mancanza originaria della documentazione richiesta a pena di improcedibilità.
  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, non integra di per sé causa di astensione la circostanza che uno dei componenti del collegio abbia partecipato al precedente giudizio di legittimità concluso con l'annullamento.
  • Quando la declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione, non occorre esaminare nel merito i motivi di ricorso, neppure se sarebbe prospettabile anche un autonomo profilo di inammissibilità per incompleta produzione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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