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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05520/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello per un sinistro stradale avvenuto in Modugno il 1 aprile 2019. La Corte di appello aveva confermato la condanna a sette mesi di reclusione, riqualificando il capo 1) nell'art. 590, comma 1, c.p. e confermando il capo 2) ex artt. 81 c.p., 189, commi 6 e 7, cod. strada. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo decisivo e isolato le dichiarazioni della persona offesa, senza considerare i dati oggettivi e il fascicolo fotografico dei Carabinieri. La tesi alternativa era che il motociclo della persona offesa non fosse a distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, che la vittima avesse azzardato una manovra a sinistra perdendo il controllo e che solo successivamente si fosse trovato davanti l'autovettura dell'imputato, la quale stava svoltando regolarmente a sinistra; si sosteneva inoltre l'incompatibilità tra i danni allo scooter e un effettivo urto con l'auto dell'imputato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e aspecifici, perché non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una diversa rilettura del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. È stato osservato che la ricostruzione dei giudici di merito si fondava su dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili, coerenti con la querela e compatibili con i danni riportati dai veicoli, in particolare con i danni alla parte anteriore e alla fiancata sinistra dell'auto. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 590, comma 1, c.p.

    Richiamato come titolo di reato riqualificato in appello, relativo alle lesioni personali colpose derivanti dal sinistro stradale.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati al capo 2).

  • art. 189, commi 6 e 7, cod. strada

    Richiamato quale norma violata per il secondo capo di imputazione, connesso al sinistro stradale.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 609 c.p.p.

    limitate al sindacato di legittimità

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o una nuova lettura delle prove; il controllo resta circoscritto ai profili di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o la sostituzione dei criteri di lettura delle prove adottati dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza indicare puntualmente errori di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, se congruamente motivata e coerente con gli altri elementi acquisiti, è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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