Cassazione Penale, Ordinanza n. 05520/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello per un sinistro stradale avvenuto in Modugno il 1 aprile 2019. La Corte di appello aveva confermato la condanna a sette mesi di reclusione, riqualificando il capo 1) nell'art. 590, comma 1, c.p. e confermando il capo 2) ex artt. 81 c.p., 189, commi 6 e 7, cod. strada. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo decisivo e isolato le dichiarazioni della persona offesa, senza considerare i dati oggettivi e il fascicolo fotografico dei Carabinieri. La tesi alternativa era che il motociclo della persona offesa non fosse a distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, che la vittima avesse azzardato una manovra a sinistra perdendo il controllo e che solo successivamente si fosse trovato davanti l'autovettura dell'imputato, la quale stava svoltando regolarmente a sinistra; si sosteneva inoltre l'incompatibilità tra i danni allo scooter e un effettivo urto con l'auto dell'imputato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e aspecifici, perché non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una diversa rilettura del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. È stato osservato che la ricostruzione dei giudici di merito si fondava su dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili, coerenti con la querela e compatibili con i danni riportati dai veicoli, in particolare con i danni alla parte anteriore e alla fiancata sinistra dell'auto. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di reato riqualificato in appello, relativo alle lesioni personali colpose derivanti dal sinistro stradale.
Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati al capo 2).
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Richiamato quale norma violata per il secondo capo di imputazione, connesso al sinistro stradale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
limitate al sindacato di legittimità
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o una nuova lettura delle prove; il controllo resta circoscritto ai profili di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o la sostituzione dei criteri di lettura delle prove adottati dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza indicare puntualmente errori di diritto o illogicità manifesta della motivazione.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa, se congruamente motivata e coerente con gli altri elementi acquisiti, è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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