Cassazione Civile, Ordinanza n. 35172/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce dall'installazione, da parte della società ricorrente, di una canna fumaria su un edificio condominiale. I condomini resistenti avevano ottenuto in primo e secondo grado una decisione che riteneva l'opera lesiva del decoro architettonico e ne ordinava la rimozione. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato il contesto complessivo dei luoghi, poiché il manufatto era collocato su una strada secondaria con altri edifici e altre canne fumarie similari; con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese di lite, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte posto integralmente le spese a carico dei condomini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell'art. 1120, comma 2, c.c., il decoro architettonico va valutato con riferimento allo specifico edificio interessato dall'innovazione e che non occorre un particolare pregio artistico né rileva che il decoro sia già compromesso da precedenti interventi; è sufficiente un'alterazione visibile e significativa della fisionomia armonica del fabbricato. Ha quindi confermato che la valutazione prescinde dall'impatto con l'ambiente circostante. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché mirava a censurare un apprezzamento discrezionale del giudice di merito in tema di spese, non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso relativo all'uso della cosa comune, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.
La tutela del decoro architettonico non richiede pregio artistico dell'edificio né che il decoro sia integro; basta un'alterazione visibile e significativa della struttura e dell'armonia del fabbricato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, non ritenuto violato dalla Corte.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, non ritenuto violato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini del divieto di innovazioni che pregiudichino il decoro architettonico del condominio, la verifica deve essere compiuta con riferimento allo specifico edificio interessato dall'opera e non al contesto urbanistico circostante.
- La lesione del decoro architettonico può sussistere anche in assenza di particolare pregio artistico dell'immobile e anche se il fabbricato abbia già subito altre alterazioni, purché l'innovazione introduca una modificazione visibile e significativa della sua fisionomia armonica.
- In sede di legittimità, il motivo che contesti la regolazione delle spese deve essere specifico e confrontarsi con la ratio della decisione; non è ammessa una censura che si risolva nella mera richiesta di un diverso apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non è ammissibile se non individua puntualmente il contrasto tra la statuizione impugnata e la norma invocata o l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
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