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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19093/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo (comuni e clandestine) e detenzione e trasporto di ingente quantitativo di cocaina (complessivamente circa 13,3 kg). Il ricorrente deduceva: (1) mancata e viziata valutazione delle dichiarazioni del coindagato Frakulli, il quale si sarebbe assunto la responsabilità esclusiva della detenzione di stupefacente e armi; tali dichiarazioni, unitamente a quelle del ricorrente, non sarebbero state adeguatamente ponderate e sarebbero state scartate dal Tribunale per mere "ragioni di ordine logico e criminologico" senza un reale vaglio critico; (2) la sola presenza come passeggero non configurerebbe concorso, ma al massimo connivenza non punibile; (3) violazione di norme processuali e vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale avrebbe omesso di considerare la buona biografia, l'occupazione, la disponibilità di un'abitazione in Italia e non avrebbe adeguatamente valutato misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo a distanza).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Bari fosse adeguata, coerente ed esente da manifesta illogicità. In particolare: le dichiarazioni di Frakulli sono state valutate dai giudici come generiche, non verificabili e contrastanti con elementi oggettivi (es. destinazione indicata dal navigatore diversa da quanto dichiarato, documentazione delle soste e dell'uso della "staffetta"); la presenza del ricorrente a bordo, unita all'emergere di elementi quali staffetta, rinvenimento di zaino contenente ingente quantità di cocaina, armi (anche clandestina con matricola abrasa), cripto-telefoni, sim e denaro, sono stati ritenuti indici idonei a fondare ragionevole e grave indizio di concorso anche in forma agevolatrice ai sensi dell'art. 110 c.p.; il pericolo di reiterazione è stato adeguatamente motivato sulla base della gravità concreta dei fatti, della prossimità temporale e degli indizi di collegamenti con circuiti delittuosi e modalità operative professionali; l'assenza di radicamento nel territorio e l'ampio margine di movimento hanno reso inidonei gli arresti domiciliari nel caso concreto. Conseguentemente è stata confermata la misura custodiale, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame; la Corte sottolinea i limiti dell'esame in cassazione nei procedimenti cautelari.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per definire il concorso di persone nel reato: la Corte distingue tra connivenza (scienza passiva) e concorso (apporto esteriore agevolatore o rafforzante) e ritiene che, alla luce degli indici, possa sussistere concorso anche per il passeggero.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti (quantitativi e aggravanti); richiamata per la rilevanza dell'ingente quantità di cocaina nel quadro valutativo della gravità del fatto e delle esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Previsione sul pericolo di reiterazione (lett. c) utilizzata per giustificare la custodia cautelare in carcere: la Corte ha confermato che la valutazione dell'attualità del pericolo può fondarsi sulla gravità concreta dei fatti, modalità esecutive e indizi di collegamenti organizzativi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sugli arresti domiciliari: la Corte richiama la necessità che, se si scarta la misura domiciliare, il giudice motivi l'inidoneità con specifiche ragioni attinenti al caso concreto.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma sui sistemi di controllo a distanza (braccialetti ecc.); la Corte osserva che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari è anche implicita rispetto all'impiego o meno di tali strumenti e deve essere adeguatamente motivato.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali menzionate nell'impugnazione; la Corte non ritiene fondate le censure processuali lamentate perché la motivazione del Tribunale era coerente.

  • art. 606, lett. e) e c) cod. proc. pen.

    Criteri di rimessione della motivazione impugnata in cassazione: la Corte ribadisce che il vizio rilevante deve consistere in mancanza o manifesta illogicità della motivazione e non in diversa valutazione probatoria.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per le modifiche al sistema cautelare che hanno inciso sulla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e sull'obbligo motivazionale in caso di esclusione di misure meno afflittive.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è il mezzo per rimettere in discussione la valutazione probatoria ordinaria del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni di un coindagato che si assume la responsabilità possono essere scartate se generiche, contraddittorie o in contrasto con elementi oggettivi: per essere decisive devono essere verificabili e coerenti con i riscontri probatori.
  • La mera presenza come passeggero non esclude automaticamente la responsabilità; se sussistono ulteriori indici (es. 'staffetta', ingente quantità di droga, armi clandestine, cripto-telefoni, modalità organizzative) la condotta può integrare un contributo concorsuale anche in forma agevolatrice.
  • Per contestare la misura custodiale e chiedere misure meno afflittive, occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino radicamento nel territorio, riferimenti certi per l'esecuzione della misura domiciliare e l'effettiva idoneità del controllo a prevenire la reiterazione.
  • Il giudice della cautela deve motivare in modo puntuale l'inidoneità degli arresti domiciliari: la motivazione deve basarsi su dati concreti attinenti al fatto, alla personalità dell'indagato o al contesto e non su supposizioni astratte.
  • Indici come ingente quantitativo di stupefacente, armi (soprattutto clandestine), strumenti per la comunicazione criptata e modus operandi professionale costituiscono elementi forti per ritenere attuale il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive.
  • In cassazione il difensore deve puntare sulla individuazione precisa di errori di diritto o di manifesta illogicità nella motivazione, evitando censure che si risolvano in mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

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