Cassazione Penale, Sentenza n. 19093/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo (comuni e clandestine) e detenzione e trasporto di ingente quantitativo di cocaina (complessivamente circa 13,3 kg). Il ricorrente deduceva: (1) mancata e viziata valutazione delle dichiarazioni del coindagato Frakulli, il quale si sarebbe assunto la responsabilità esclusiva della detenzione di stupefacente e armi; tali dichiarazioni, unitamente a quelle del ricorrente, non sarebbero state adeguatamente ponderate e sarebbero state scartate dal Tribunale per mere "ragioni di ordine logico e criminologico" senza un reale vaglio critico; (2) la sola presenza come passeggero non configurerebbe concorso, ma al massimo connivenza non punibile; (3) violazione di norme processuali e vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale avrebbe omesso di considerare la buona biografia, l'occupazione, la disponibilità di un'abitazione in Italia e non avrebbe adeguatamente valutato misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo a distanza).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Bari fosse adeguata, coerente ed esente da manifesta illogicità. In particolare: le dichiarazioni di Frakulli sono state valutate dai giudici come generiche, non verificabili e contrastanti con elementi oggettivi (es. destinazione indicata dal navigatore diversa da quanto dichiarato, documentazione delle soste e dell'uso della "staffetta"); la presenza del ricorrente a bordo, unita all'emergere di elementi quali staffetta, rinvenimento di zaino contenente ingente quantità di cocaina, armi (anche clandestina con matricola abrasa), cripto-telefoni, sim e denaro, sono stati ritenuti indici idonei a fondare ragionevole e grave indizio di concorso anche in forma agevolatrice ai sensi dell'art. 110 c.p.; il pericolo di reiterazione è stato adeguatamente motivato sulla base della gravità concreta dei fatti, della prossimità temporale e degli indizi di collegamenti con circuiti delittuosi e modalità operative professionali; l'assenza di radicamento nel territorio e l'ampio margine di movimento hanno reso inidonei gli arresti domiciliari nel caso concreto. Conseguentemente è stata confermata la misura custodiale, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base procedurale per il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame; la Corte sottolinea i limiti dell'esame in cassazione nei procedimenti cautelari.
Richiamato per definire il concorso di persone nel reato: la Corte distingue tra connivenza (scienza passiva) e concorso (apporto esteriore agevolatore o rafforzante) e ritiene che, alla luce degli indici, possa sussistere concorso anche per il passeggero.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti (quantitativi e aggravanti); richiamata per la rilevanza dell'ingente quantità di cocaina nel quadro valutativo della gravità del fatto e delle esigenze cautelari.
Previsione sul pericolo di reiterazione (lett. c) utilizzata per giustificare la custodia cautelare in carcere: la Corte ha confermato che la valutazione dell'attualità del pericolo può fondarsi sulla gravità concreta dei fatti, modalità esecutive e indizi di collegamenti organizzativi.
Norma sugli arresti domiciliari: la Corte richiama la necessità che, se si scarta la misura domiciliare, il giudice motivi l'inidoneità con specifiche ragioni attinenti al caso concreto.
Norma sui sistemi di controllo a distanza (braccialetti ecc.); la Corte osserva che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari è anche implicita rispetto all'impiego o meno di tali strumenti e deve essere adeguatamente motivato.
Richiamato tra le norme processuali menzionate nell'impugnazione; la Corte non ritiene fondate le censure processuali lamentate perché la motivazione del Tribunale era coerente.
art. 606, lett. e) e c) cod. proc. pen.
Criteri di rimessione della motivazione impugnata in cassazione: la Corte ribadisce che il vizio rilevante deve consistere in mancanza o manifesta illogicità della motivazione e non in diversa valutazione probatoria.
Richiamata per le modifiche al sistema cautelare che hanno inciso sulla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e sull'obbligo motivazionale in caso di esclusione di misure meno afflittive.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è il mezzo per rimettere in discussione la valutazione probatoria ordinaria del giudice di merito.
- Le dichiarazioni di un coindagato che si assume la responsabilità possono essere scartate se generiche, contraddittorie o in contrasto con elementi oggettivi: per essere decisive devono essere verificabili e coerenti con i riscontri probatori.
- La mera presenza come passeggero non esclude automaticamente la responsabilità; se sussistono ulteriori indici (es. 'staffetta', ingente quantità di droga, armi clandestine, cripto-telefoni, modalità organizzative) la condotta può integrare un contributo concorsuale anche in forma agevolatrice.
- Per contestare la misura custodiale e chiedere misure meno afflittive, occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino radicamento nel territorio, riferimenti certi per l'esecuzione della misura domiciliare e l'effettiva idoneità del controllo a prevenire la reiterazione.
- Il giudice della cautela deve motivare in modo puntuale l'inidoneità degli arresti domiciliari: la motivazione deve basarsi su dati concreti attinenti al fatto, alla personalità dell'indagato o al contesto e non su supposizioni astratte.
- Indici come ingente quantitativo di stupefacente, armi (soprattutto clandestine), strumenti per la comunicazione criptata e modus operandi professionale costituiscono elementi forti per ritenere attuale il pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive.
- In cassazione il difensore deve puntare sulla individuazione precisa di errori di diritto o di manifesta illogicità nella motivazione, evitando censure che si risolvano in mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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