Cassazione Penale, Sentenza n. 34852/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 27/04/2022 che confermava la condanna inflitta in primo grado per il reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.). Il ricorrente deduceva in primo luogo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. sostenendo che le fatture emesse non erano false in quanto relative a lavori realmente eseguiti e che la loro emissione a distanza di tre anni era giustificata da un accordo tra le parti; che, al massimo, poteva trattarsi di una controversia civile o di lite temeraria. Contestava inoltre l'insussistenza dell'elemento della minaccia, dato che le intimazioni erano evoluzioni legali della pretesa e rivolte a un avvocato. Con il secondo motivo poneva la mancanza del dolo specifico dell'estorsione, richiamando la riduzione della pretesa una volta verificati i pagamenti. Con il terzo motivo denunciava la mancata valutazione del comportamento preprocessuale e il sovra-valutazione del precedente penale ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché configurano doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e richiedono una rivalutazione probatoria impropria; la sentenza di merito è una doppia conforme e la revisione dei fatti in Cassazione è limitata, specie dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p. introdotta dalla legge n. 46/2006. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte territoriale circa il diniego delle attenuanti generiche non appare manifestamente illogica. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa attinenti all'ammissibilità del ricorso, e condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Gli artt. 56 e 629 c.p. sono richiamati per la configurazione della tentata estorsione; la Corte territoriale ha ritenuto che le fatture fossero strumentali e finalizzate alla creazione artificiosa di una pretesa creditoria integrando il fatto tipico dell estorsione tentata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Dispositivi sui motivi di ricorso per cassazione. La lett. b) è stata impugnata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le doglianze come mere contestazioni di fatto non consentite; la lett. e) (travisamento della prova) è applicata con i limiti derivanti dalla giurisprudenza e dalle modifiche legislative, richiedendo specificità e macroscopica evidenza per essere accolta.
Modifica l'art. 606 c.p.p. limitando la sindacabilità da parte della Cassazione delle valutazioni di merito: la Corte non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito salvo casi di travisamento della prova di macroscopica evidenza.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e, in caso di profili di colpa nella determinazione dell inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare l ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione le contestazioni che mirano solo a una rivalutazione alternativa dei fatti o delle prove sono generalmente inammissibili; il ricorso deve sollevare questioni di diritto o indicare specifici travisamenti probatori.
- La c.d. doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) restringe ulteriormente il sindacato della Cassazione: il travisamento della prova è sindacabile solo se si indica puntualmente l atto travisato e la contraddittorietà è macroscopicamente evidente.
- Dopo la legge n. 46/2006 l art. 606 c.p.p. limita la possibilità di rimettere in discussione la valutazione delle prove in sede di legittimità.
- Per la fattispecie dell estorsione è necessario dimostrare non solo una minaccia o pressione, ma che essa fosse finalizzata a conseguire un profitto indebito e che l agente fosse consapevole dell illegittimità della pretesa; la semplice minaccia di adire le vie legali non sempre integra estorsione se non è pretestuosa o finalizzata a ottenere un vantaggio illecito.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica; il giudice può valorizzare alcuni elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare ogni singolo elemento favorevole.
- L inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se si vuole impugnare una decisione che si ritiene abbia travisato le prove, il motivo di ricorso in Cassazione deve indicare in modo specifico gli atti rilevanti e dimostrare che la contraddittorietà della motivazione è percepibile in modo immediato e macroscopico.
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