Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07622/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di reintegrazione nel possesso proposta da due soggetti che assumevano di essere stati spogliati di un appezzamento di terreno in Comune di Lagonegro, mediante scarico di pietrame e posa di paletti di ferro oltre il confine, con conseguente impedimento all'uso del bene. In primo grado il Tribunale, dopo una fase sommaria favorevole agli attori, rigettava nel merito la domanda ritenendo incerta sia l'identità del possessore sia l'epoca della collocazione dei paletti. In appello la decisione veniva riformata e la reintegrazione veniva ordinata, valorizzando soprattutto le deposizioni testimoniali e una perizia di parte. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: con i primi otto censurava, sotto diversi profili, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della prova legale o presuntiva di fotografie, verbali dei Carabinieri, scrittura privata e confessioni, sostenendo che tali elementi dimostrassero la sua disponibilità del terreno e la decadenza dell'azione possessoria per decorso del termine annuale; deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi, violazione dei limiti del devolutum e mancata applicazione di presunzioni in ordine all'epoca dei manufatti e al possesso intermedio. Con il nono motivo contestava la liquidazione delle spese, assumendo che il valore della causa dovesse essere determinato secondo i criteri delle controversie immobiliari e non nello scaglione adottato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi otto motivi, rilevando che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre precisato che il verbale dei Carabinieri e le fotografie non integravano, nel caso concreto, una prova legale decisiva dell'epoca e della collocazione dei paletti, né il ricorrente aveva offerto elementi idonei a dimostrare con certezza la risalenza delle immagini. È stato invece accolto il nono motivo, perché la Corte territoriale aveva liquidato le spese su uno scaglione non corretto senza adeguatamente determinare il valore della causa possessoria sulla base dei criteri applicabili per analogia alle controversie sul diritto corrispondente al potere di fatto controverso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    Norma processuale di introduzione del procedimento possessoria richiamata per descrivere l'originaria azione di reintegrazione.

  • art. 327 c.p.c.

    La modifica del termine lungo per impugnare introdotta dalla L. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per il giudizio in esame resta applicabile il termine annuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Costituisce il fondamento formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state in larga parte ritenute inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • artt. 112 e 116 c.p.c.

    Richiamati per dedurre omessa pronuncia e errata valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la critica concerneva il merito probatorio.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Invocati per sostenere che la Corte d'appello avesse pronunciato oltre i limiti del devolutum; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    primo comma, seconda parte; secondo comma

    Richiamato per contestare l'uso di fatti pacifici o non contestati e la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione della dimostrazione del fatto resta al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il convincimento sulla idoneità dimostrativa della prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio di legge.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato quale norma sull'azione di reintegrazione, in relazione al termine annuale di decadenza e ai presupposti del possesso/spoglio.

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato insieme all'azione di manutenzione, ma senza incidere sul decisum, essendo usato solo nel quadro delle censure del ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà volte a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per attribuire fede privilegiata al verbale dei Carabinieri.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prova legale dell'atto pubblico; la Corte precisa che la fede privilegiata riguarda solo l'estrinseco dell'atto pubblico.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni fotografiche fanno prova della conformità ai luoghi rappresentati, ma la loro efficacia non dimostra da sola l'identità del bene né l'epoca certa dello scatto senza ulteriori elementi.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni legali; la Corte in realtà richiama il corretto uso delle presunzioni semplici e il divieto di trasformare la censura in un riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice fonda la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti la diversa inferenza fattuale adottata dal giudice di merito.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il possesso intermedio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 15 c.p.c.

    Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa possessoria va determinato in via analogica sulla base del valore del diritto corrispondente al potere di fatto controverso; se i dati non emergono dagli atti, la causa può ritenersi indeterminabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata per la regolazione delle spese di lite, oggetto di accoglimento del nono motivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riconoscimento tacito della scrittura privata.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato per la confessione giudiziale; la censura è stata però dichiarata inammissibile nel complesso.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato in relazione alla confessione giudiziale.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in relazione alla confessione stragiudiziale.

  • art. 742/1969, art. 3

    Richiamata la regola di sospensione feriale dei termini e la sua eccezione per la fase sommaria dei procedimenti possessori e cautelari.

  • r.d. n. 12/1941, art. 92

    Richiamato insieme alla disciplina della sospensione feriale dei termini.

  • d.m. n. 55/2014, art. 5

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che lo scaglione va individuato in base al corretto valore della controversia.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato in via subordinata per i parametri di liquidazione delle spese.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    La disciplina del nuovo termine semestrale per impugnare non si applica ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La censura ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei fatti o una inferenza probabilistica alternativa.
  • Il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova solo dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese, non anche della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni o delle valutazioni del verbalizzante.
  • Le riproduzioni fotografiche provano la conformità dell'immagine a ciò che rappresentano, ma non dimostrano automaticamente l'identità del bene controverso né l'epoca certa dello scatto se tali elementi non risultano aliunde.
  • Nei procedimenti possessori, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in via analogica con riferimento al diritto corrispondente al potere di fatto controverso e, se possibile, sulla base dei dati già emergenti dagli atti introduttivi; solo in mancanza di elementi utili il valore può ritenersi indeterminabile.
  • La modifica del termine lungo per le impugnazioni introdotta dalla L. 69/2009 si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, senza rilievo per le fasi successive di uno stesso processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoSpese di lite
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.