Cassazione Civile, Ordinanza n. 16800/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento di corrispettivi dovuti da un'azienda sanitaria a fronte di forniture farmaceutiche, con domanda accessoria di interessi ex d.lgs. n. 231/2002, interessi legali e maggior danno da ritardato adempimento. Dopo che il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sorte capitale e respinto le pretese accessorie, la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che le fatture e i documenti contabili prodotti non integrassero una formale costituzione in mora, individuando quindi la decorrenza degli interessi nella notifica del decreto ingiuntivo; aveva inoltre escluso la prova del maggior danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1219 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel negare efficacia di costituzione in mora alla documentazione prodotta e aveva omesso di valutare una nota del 3 settembre 2019 da cui emergeva la richiesta di adempimento; 2) violazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che fosse stata ingiustamente esclusa la prova del maggior danno, desumibile dal ricorso al credito e dalle certificazioni sui tassi applicati; 3) violazione dei principi sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: la ricorrente non aveva allegato in modo specifico che la nota del 3 settembre 2019 fosse stata preceduta dall'invio delle distinte riepilogative relative al credito e, quindi, non aveva dimostrato che la messa in mora fosse avvenuta quando il credito era già esigibile. La Corte ha richiamato il principio già consolidato per i rapporti tra farmacie e ASL, secondo cui l'invio delle distinte riepilogative non integra valida costituzione in mora perché è anteriore alla scadenza del credito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo, poiché la domanda di maggior danno presupponeva una valida costituzione in mora. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La costituzione in mora richiede un atto idoneo a rendere esigibile il credito; nel caso concreto la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente.
La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia non è stata accolta, anche per difetto di autosufficienza del ricorso.
Il maggior danno da ritardato adempimento presuppone la mora del debitore e non è esaminabile autonomamente se manca tale presupposto.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere interessi moratori, ma la domanda è stata respinta per insussistenza di una valida messa in mora.
art. 10 Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979
La scadenza del pagamento dell'ASL verso il farmacista è individuata nei termini convenzionali richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
d.P.R. 15 settembre 1979
Rese esecutivo l'accordo nazionale richiamato ai fini della disciplina dei termini di pagamento.
accordo del 13 luglio 1987
Ulteriore fonte convenzionale richiamata per la disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi farmaceutici.
d.P.R. n. 94 del 1989
Rese esecutivo l'accordo del 13 luglio 1987.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei rapporti tra farmacia e azienda sanitaria, l'invio delle distinte riepilogative non costituisce di per sé valida costituzione in mora se avviene prima che il credito sia esigibile secondo i termini convenzionali applicabili.
- Per far valere in cassazione la dedotta costituzione in mora occorre allegare in modo specifico e autosufficiente tutti i fatti decisivi da cui essa deriverebbe, compresa la sequenza temporale degli atti rilevanti.
- La domanda di maggior danno da ritardato adempimento presuppone logicamente e giuridicamente la mora del debitore; se manca una valida messa in mora, la relativa censura resta assorbita.
- In sede di legittimità non è sufficiente richiamare documenti o atti senza trascriverne o indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale, quando la loro decisività dipenda da circostanze non altrimenti verificabili dal giudice di cassazione.
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