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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30277/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava la sentenza regionale che aveva confermato il recupero a tassazione di costi dedotti e della relativa IVA, ritenendo non provata l'inerenza delle spese fatturate da una società a lui collegata. La controversia riguardava fatture emesse per asseriti servizi/lavori di collaborazione tecnica, descritte in modo generico, prive di indicazione della commessa di riferimento e del criterio di calcolo del corrispettivo, nonché un contratto di collaborazione non registrato. Con un unico motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i costi riguardavano lavori di ingegneria complessi e che la CTR avrebbe mal governato i principi sull'inerenza dei costi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di deducibilità dei costi d'impresa e detraibilità dell'IVA, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dei costi, la loro natura, il preciso ammontare e soprattutto la loro inerenza all'attività imprenditoriale. La mera esibizione delle fatture, della documentazione contrattuale o della regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è sufficiente, specie quando la descrizione delle prestazioni è generica e non consente di verificare natura, quantità e congruità del corrispettivo. La CTR aveva quindi correttamente escluso la prova dell'inerenza e dell'effettività dei costi. Le ulteriori censure del ricorrente sono state considerate meri tentativi di rivalutazione del merito, preclusi in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte osserva che le doglianze mascherano in realtà una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è richiamata come disciplina della deducibilità dei costi d'impresa; la Corte ribadisce che l'inerenza deve essere provata dal contribuente in termini di effettività, natura e destinazione del costo all'attività imprenditoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di deduzione dei costi d'impresa, il contribuente deve provare non solo l'esistenza formale della documentazione, ma anche l'effettività della spesa, la sua natura, il suo ammontare e la sua inerenza all'attività esercitata.
  • La fattura, la regolarità contabile e i mezzi di pagamento non sono, da soli, prova sufficiente dell'effettività di un'operazione quando la prestazione è descritta in modo generico o quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza oggettiva dell'operazione.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che la documentazione esibita non consente di ricostruire natura, quantità e congruità del corrispettivo, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • In presenza di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la riferibilità dei costi all'impresa ricade sul contribuente una volta fornita dall'Ufficio una contestazione idonea.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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