Cassazione Civile, Ordinanza n. 30277/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza regionale che aveva confermato il recupero a tassazione di costi dedotti e della relativa IVA, ritenendo non provata l'inerenza delle spese fatturate da una società a lui collegata. La controversia riguardava fatture emesse per asseriti servizi/lavori di collaborazione tecnica, descritte in modo generico, prive di indicazione della commessa di riferimento e del criterio di calcolo del corrispettivo, nonché un contratto di collaborazione non registrato. Con un unico motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i costi riguardavano lavori di ingegneria complessi e che la CTR avrebbe mal governato i principi sull'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di deducibilità dei costi d'impresa e detraibilità dell'IVA, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dei costi, la loro natura, il preciso ammontare e soprattutto la loro inerenza all'attività imprenditoriale. La mera esibizione delle fatture, della documentazione contrattuale o della regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è sufficiente, specie quando la descrizione delle prestazioni è generica e non consente di verificare natura, quantità e congruità del corrispettivo. La CTR aveva quindi correttamente escluso la prova dell'inerenza e dell'effettività dei costi. Le ulteriori censure del ricorrente sono state considerate meri tentativi di rivalutazione del merito, preclusi in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte osserva che le doglianze mascherano in realtà una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La norma è richiamata come disciplina della deducibilità dei costi d'impresa; la Corte ribadisce che l'inerenza deve essere provata dal contribuente in termini di effettività, natura e destinazione del costo all'attività imprenditoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di deduzione dei costi d'impresa, il contribuente deve provare non solo l'esistenza formale della documentazione, ma anche l'effettività della spesa, la sua natura, il suo ammontare e la sua inerenza all'attività esercitata.
- La fattura, la regolarità contabile e i mezzi di pagamento non sono, da soli, prova sufficiente dell'effettività di un'operazione quando la prestazione è descritta in modo generico o quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza oggettiva dell'operazione.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che la documentazione esibita non consente di ricostruire natura, quantità e congruità del corrispettivo, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- In presenza di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la riferibilità dei costi all'impresa ricade sul contribuente una volta fornita dall'Ufficio una contestazione idonea.
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