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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33395/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per violazione del foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore d'ufficio che aveva partecipato alla prima udienza, 2) illegittimità e difetto di motivazione del foglio di via (anche per la condizione di nomade e mancanza di stabile dimora), e vizi nella configurazione del reato, 3) illogicità e carenza di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta molto superiore al minimo edittale.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla notifica: nessuna nullità perché il difensore di fiducia aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per l'appello; il difensore d'ufficio era stato nominato solo per una udienza e non aveva diritto automatico a successive notifiche. Sulla legittimità del foglio di via: la Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2 del D.Lgs. 159/2011; il provvedimento del questore e la limitazione risultano compatibili con la Costituzione e con i principi CEDU alla luce della motivazione e del limite temporale. Sulla pena: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la scelta affermando la pervicacia e la reiterazione delle violazioni, pregressi specifici precedenti e condotte allarmanti; il giudizio sul trattamento sanzionatorio è rimesso al merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3

    art. 76, comma 3, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159

    Il foglio di via obbligatorio è un provvedimento amministrativo che vieta il ritorno in un comune; la violazione integra contravvenzione. La Corte ha ritenuto legittima la sanzione e richiamato il controllo costituzionale che non ha annullato la normativa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte esamina la censura sulla notifica e la ritiene infondata per i motivi di fatto e di diritto esposti.

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Disciplina la nomina del difensore d'ufficio; la Corte interpreta che una nomina meramente sostitutiva e per una sola udienza non conferisce al difensore il diritto automatico alle notifiche successive se il difensore di fiducia rimane investito dell'incarico.

  • Costituzione, artt. 16 e 117

    Riferimento alla libertà di circolazione e al rispetto delle convenzioni internazionali (CEDU). La Corte richiama la pronuncia della Consulta che ha ritenuto compatibile la normativa sul foglio di via con la Costituzione, purché sia motivata e temporalmente limitata.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Norme sulla determinazione della pena; la Corte conferma che la scelta dell'entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando adeguatamente motivata.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il giudice non è tenuto a riconoscerle né a motivare il diniego se non è stata proposta una specifica istanza motivata dalla difesa.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'atto di citazione per l'appello al difensore d'ufficio non comporta automaticamente nullità se il difensore di fiducia, ancora investito dell'incarico, ha ricevuto regolare notificazione.
  • Una nomina del difensore d'ufficio limitata a una sola udienza non attribuisce al difensore sostituto il diritto automatico a notifiche successive o alla titolarità del mandato senza formale conferimento.
  • Le impugnazioni generiche prive di argomentazioni giuridiche specifiche sono frequentemente dichiarate inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie per dolo o colpa nella proposizione del ricorso.
  • La legittimità del foglio di via obbligatorio è stata confermata dalla giurisprudenza costituzionale a condizione che il provvedimento sia motivato e temporalmente limitato; le contestazioni generiche sulla base della condizione personale (es. nomadismo) sono difficilmente efficaci senza specifiche rilevazioni di illegittimità.
  • La determinazione della pena resta in primo luogo competenza del giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo nei limiti di logicità e coerenza: pene superiori al minimo edittale richiedono una motivazione proporzionata che evidenzi elementi aggravanti o recidiva.
  • Per chiedere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorre formulare istanze motivate; l'assenza di tale richiesta limita il sindacato del giudice di legittimità sul mancato riconoscimento.

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