Cassazione Penale, Sentenza n. 33396/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Manetti impugnava la sentenza che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale contestando: 1) omissione di valutazione della proposta di transazione avanzata dall'unico creditore (Cassa di Risparmio di Firenze) che aveva offerto il pagamento di €15.000,00 e che, secondo la difesa, avrebbe dovuto far ritenere la speciale tenuità del danno ex art.219, ultimo comma L.F.; 2) vizio nella determinazione delle pene accessorie fallimentari (durata di 1 anno e 6 mesi) e contraddizione tra il rigetto dell'attenuante della speciale tenuità e la riduzione della pena accessoria, nonché richiesta di applicare i criteri dell'art.133 c.p. alla luce dell'illegalità sopravvenuta della durata fissa prevista dall'art.216 u.c. L.F.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che al momento della dichiarazione di fallimento (7/1/2010) risultava un passivo ammesso di €142.016,90 e che non risultava un pagamento sufficiente prima del fallimento: la liberatoria prodotta riguardava somme precedenti e il pagamento di cui si era invocata la transazione sarebbe potuto avvenire solo dopo la chiusura della procedura, perciò non idoneo a integrare la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. L'ammontare distratto (€108.000,00) rispetto al passivo ha dunque escluso la tenuità. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto coerente la determinazione della pena accessoria in anni uno e mesi sei (riduzione operata dalla Corte territoriale alla luce della sentenza della Corte costituzionale) applicando criteri di merito e richiamando l'art.133 c.p.; tale valutazione è stata considerata rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare (L.F.)
Le pene accessorie applicate nella durata fissa di dieci anni sono state ritenute illegali dalla Corte costituzionale; la loro durata deve essere rideterminata dal giudice di merito secondo i criteri costituzionalmente conformi e, se necessario, in rapporto all'art.133 c.p.
art. 219, ultimo comma, Legge Fallimentare (L.F.)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata in relazione alla situazione al momento della dichiarazione di fallimento; soddisfazioni o transazioni intervenute dopo il fallimento non incidono sulla valutazione della tenuità al momento utile.
art. 133 Codice Penale
Criteri di commisurazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti) da utilizzare per determinare la durata delle pene accessorie quando la durata fissa è divenuta illegale; il giudice di merito applica tali criteri valutando danno, personalità e gravità della condotta.
Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità della previsione di pene accessorie fallimentari nella durata fissa di dieci anni, obbligando i giudici a rideterminare la durata alla luce dei criteri costituzionali e del codice penale.
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza di riferimento che ha indicato il necessario raccordo tra la declaratoria di illegittimità delle pene accessorie in termini fissi e l'applicazione dei criteri dell'art.133 c.p. per la nuova determinazione della durata.
Massime di principio
- La speciale tenuità del danno ex art.219 L.F. va valutata allo stato di fatto esistente al momento della dichiarazione di fallimento; pagamenti o transazioni intervenuti dopo non modificano quella valutazione.
- Per invocare la tenuità del danno è necessario dimostrare che, al momento del fallimento, il danno arrecato al ceto creditorio fosse di entità tale da poter essere qualificato come 'specialmente tenue'; importi significativi rispetto al passivo tendono ad escluderla.
- Dopo la dichiarazione di illegittimità delle pene accessorie fissate in termini rigidi, la loro durata deve essere rideterminata dal giudice di merito secondo i parametri generali della pena (art.133 c.p.); tale valutazione è principalmente di merito e difficilmente riformabile in Cassazione se ben motivata.
- Le prove documentali devono chiarire temporalmente i pagamenti o le transazioni: una transazione o un pagamento deve risultare avvenuto prima della dichiarazione di fallimento per incidere sulla configurabilità della tenuità del danno.
- Gli elementi relativi all'entità del danno, allo stato patrimoniale al momento del fallimento e alla condotta dell'amministratore sono centrali per la valutazione sia dell'attenuante che della determinazione delle pene accessorie.
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