Cassazione Penale, Sentenza n. 33399/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di un permesso premio per trascorrerlo presso la convivente a Savona. Il diniego era fondato sul fatto che, al rientro dall'ultimo permesso (31/01/2021 - 05/02/2021), Prostamo avrebbe rifiutato di sottoporsi alla ricerca dei cataboliti delle sostanze stupefacenti. Prostamo contestava tale ricostruzione sostenendo di essersi sottoposto a screening il 05/02/2021 presso un ospedale esterno, di essere stato perquisito e posto in isolamento fiduciario (per protocollo Covid) e lamentava la mancata acquisizione di documentazione che dimostrasse l'avvenuto test, ritenendo violato il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché esso riproduceva i medesimi motivi già prospettati e motivatamente respinti in sede di merito, senza confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento impugnato; ha confermato che la Direzione penitenziaria ha ampia discrezionalità nel disporre verifiche (compresi test per cataboliti) al rientro da permessi premio e che l'atteggiamento oppositivo del detenuto non è compatibile con l'obbligo di collaborazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rovinelli Giulio, Rv. 276970
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso che semplicemente ripropone motivi già svolti e resistiti in grado di merito senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato
Ordinamento penitenziario / poteri della Direzione penitenziaria
La Direzione penitenziaria ha ampia discrezionalità nel disporre verifiche e accertamenti (inclusi test tossicologici) sul detenuto al rientro da permessi premio
Principio di collaborazione e trasparenza del detenuto
Il dato giurisprudenziale valorizza l'obbligo del detenuto a collaborare con le verifiche richieste dalla gestione dell'istituto; un atteggiamento oppositivo può giustificare il diniego di benefici
Protocollo Covid-19 (richiamato nei fatti)
Le misure di isolamento dovute al Covid non escludono la facoltà della Direzione di richiedere ulteriori accertamenti al rientro dal permesso, anche per evitare che il detenuto abbia assunto sostanze dopo un test effettuato all'esterno
Massime di principio
- La Direzione penitenziaria può legittimamente disporre test tossicologici al rientro di un detenuto da permesso premio; un test effettuato all'esterno non necessariamente esime dal controllo in istituto
- Il detenuto è tenuto a collaborare e a sottoporsi alle verifiche ordinate dalla struttura; un rifiuto o un atteggiamento oppositivo può giustificare il diniego di permessi
- In sede di impugnazione, è essenziale confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice di merito: la mera reiterazione dei medesimi argomenti già respinti rende il ricorso per cassazione inammissibile
- La prova documentale (cartella clinica, referti, comunicazioni formali) deve essere prodotta e acquisita nei gradi di merito: la mancata acquisizione di documenti va contestata e provata concretamente davanti al giudice di merito
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto aspecifico e di manifesta infondatezza
- Le misure sanitarie (es. isolamento per Covid) non sospendono automaticamente i poteri discrezionali dell'amministrazione penitenziaria di effettuare controlli finalizzati alla sicurezza e all'ordine interno
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33395/2022 del 12/09/2022
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33396/2022 del 12/09/2022
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33397/2022 del 12/09/2022
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33398/2022 del 12/09/2022
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33400/2022 del 12/09/2022
- Sentenza penale · 12 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33401/2022 del 12/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →