Cassazione Civile, Ordinanza n. 31785/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a una domanda di rimborso presentata da un contribuente che chiedeva la restituzione del 90% dell’IRPEF e dell’ILOR versate per gli anni d’imposta 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’erario. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché l’istanza di rimborso non avrebbe indicato il quantum richiesto né dimostrato i versamenti effettuati; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, assumendo che la norma sopravvenuta avesse introdotto limiti quantitativi al pagamento del rimborso e che quindi il credito non fosse integralmente dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto o riprodotto il contenuto della domanda di rimborso né indicato specificamente dove e quando l’atto e i documenti rilevanti fossero stati prodotti nei gradi di merito, con conseguente mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza, e in mancanza di norme transitorie non condiziona il giudizio di cognizione in corso. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato integralmente; nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di indicazione del quantum e della prova dei versamenti; la Corte però non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve specificare e localizzare nel ricorso gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; non basta un generico rinvio, né un indice di fascicolo, perché la Corte possa esercitare il controllo richiesto.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione al requisito di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, collegato all’onere di specifica indicazione previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per il primo motivo, qualificato come denuncia di violazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per il secondo motivo, come violazione di legge sostanziale.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Costituisce la base normativa del diritto al rimborso delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
La Corte ribadisce che la norma, priva di disposizioni transitorie, introduce limiti quantitativi al pagamento dei rimborsi ma incide solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza, non sul titolo del diritto alla ripetizione, e opera nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo fondato su atti o documenti del processo di merito è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non indica in modo preciso dove essi siano stati prodotti e reperibili nei fascicoli di merito.
- L’esercizio del potere di esame diretto degli atti da parte della Corte presuppone comunque l’ammissibilità del motivo: il vizio di autosufficienza non può essere colmato dalla mera esistenza degli atti nel fascicolo.
- Le norme sopravvenute che prevedono limiti quantitativi al pagamento di rimborsi tributari, in assenza di una disciplina transitoria espressa, non incidono sul titolo sostanziale del diritto alla ripetizione già fatto valere in giudizio, ma soltanto sulle modalità e sui limiti della sua esecuzione.
- Le questioni relative alla disponibilità delle risorse stanziate per il rimborso e ai conseguenti provvedimenti liquidatori non attengono alla cognizione sul diritto, bensì alla fase esecutiva o di ottemperanza.
- In presenza di una parte pubblica soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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