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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31904/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento per IVA che la stessa assumeva mai notificata. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva ribaltato l'esito ritenendo che la cartella risultasse regolarmente notificata e non opposta, con successiva notifica anche di una comunicazione di iscrizione ipotecaria. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi avverso la sentenza di appello; tuttavia la Corte, prima ancora di esaminarli, ha rilevato d'ufficio che l'estratto di ruolo non era impugnabile alla luce del divieto introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai processi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Prevede il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte lo applica anche ai processi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Norma introduttiva della disciplina che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione della norma che ha introdotto il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022

    Richiamata come precedente che afferma l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l'obbligo di dare atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Consente di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando opera il divieto introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La sopravvenienza normativa che introduce un divieto di impugnazione può applicarsi ai processi ancora pendenti, determinando l'inammissibilità dell'azione originaria anche se la sentenza di merito aveva deciso diversamente.
  • Quando il ricorso originario è inammissibile per difetto di impugnabilità dell'atto presupposto, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di applicazione di una disciplina sopravvenuta decisiva, è possibile compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è respinto o non accolto, sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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