Cassazione Civile, Ordinanza n. 31904/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento per IVA che la stessa assumeva mai notificata. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva ribaltato l'esito ritenendo che la cartella risultasse regolarmente notificata e non opposta, con successiva notifica anche di una comunicazione di iscrizione ipotecaria. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi avverso la sentenza di appello; tuttavia la Corte, prima ancora di esaminarli, ha rilevato d'ufficio che l'estratto di ruolo non era impugnabile alla luce del divieto introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai processi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215
Prevede il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte lo applica anche ai processi pendenti secondo la giurisprudenza di legittimità.
art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215
Norma introduttiva della disciplina che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo.
Legge di conversione della norma che ha introdotto il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo.
Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022
Richiamata come precedente che afferma l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo di dare atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Consente di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando opera il divieto introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
- La sopravvenienza normativa che introduce un divieto di impugnazione può applicarsi ai processi ancora pendenti, determinando l'inammissibilità dell'azione originaria anche se la sentenza di merito aveva deciso diversamente.
- Quando il ricorso originario è inammissibile per difetto di impugnabilità dell'atto presupposto, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di applicazione di una disciplina sopravvenuta decisiva, è possibile compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
- Se il ricorso per cassazione è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è respinto o non accolto, sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
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