Sentenza del 01/08/2024 n. 21758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Inox chiedeva il rimborso del dazio antidumping provvisorio applicato alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Cina e Taiwan, sostenendo che le merci erano già entrate nel territorio dell’Unione il 6, 17 e 20 marzo 2015 e si trovavano in custodia temporanea quando il dazio entrò in vigore il 26 marzo 2015. Riteneva quindi già sorta l’obbligazione doganale. L’ADM negava il rimborso; la CTP di Venezia accoglieva il ricorso, ma la CTR del Veneto accoglieva l’appello dell’Agenzia. In Cassazione Inox ha proposto cinque motivi: i primi due contestavano, rispettivamente, l’applicazione del dazio e la motivazione della sentenza; il terzo, il quarto e il quinto contestavano la condanna alle spese del giudizio d’appello, anche per asserita mancanza di richiesta, e ne lamentavano l’entità. Inox aveva inoltre chiesto in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione: la CTR aveva esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione. Ha respinto anche la contestazione sul dazio: l’ingresso fisico nel territorio unionale e la custodia temporanea non fanno sorgere l’obbligazione doganale; questa sorge con l’accettazione della dichiarazione doganale, avvenuta, nel caso concreto, il 3, 13 e 20 aprile 2015, dopo l’entrata in vigore del dazio provvisorio. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque infondata, non essendovi dubbi interpretativi rilevanti. I motivi sulle spese sono infondati nella parte in cui sostenevano che occorresse una domanda espressa dell’ADM: la condanna alle spese è conseguenza legale della soccombenza e può essere pronunciata anche se l’Agenzia è rappresentata da un proprio funzionario. Le doglianze sull’entità delle spese sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. Inox è stata condannata a pagare all’ADM 7.600 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, e all’eventuale ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), art. 77
Secondo la normativa doganale comunitaria, quindi, l'obbligazione doganale all'importazione sorge con l'immissione in libera pratica della merce nel territorio doganale dell'Unione europea, non essendo sufficiente il mero attraversamento della linea di confine (sufficiente solo se la merce viene sottratta al controllo doganale o comunque introdotta irregolarmente), in quanto occorre anche una manifestazione di volontà, espressa mediante la dichiarazione doganale nella quale viene indicata la destinazione doganale che si intende attribuire alla merce.
L’obbligazione doganale all’importazione sorge quando la merce viene vincolata a un regime che comporta l’importazione, tramite accettazione della dichiarazione doganale. Il solo ingresso fisico nell’Unione non è sufficiente.
Regolamento (CE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 201
Secondo la normativa doganale comunitaria, quindi, l'obbligazione doganale all'importazione sorge con l'immissione in libera pratica della merce nel territorio doganale dell'Unione europea, non essendo sufficiente il mero attraversamento della linea di confine (sufficiente solo se la merce viene sottratta al controllo doganale o comunque introdotta irregolarmente), in quanto occorre anche una manifestazione di volontà, espressa mediante la dichiarazione doganale nella quale viene indicata la destinazione doganale che si intende attribuire alla merce.
Anche secondo il codice doganale previgente, l’obbligazione all’importazione sorgeva con l’immissione in libera pratica e, in via ordinaria, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, non per il mero passaggio della frontiera.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), artt. 5, punto 17, 144 e 149
Alla luce della indicata disciplina normativa risulta evidente, quindi, che l'obbligazione doganale non sorge nel periodo in cui la merce è detenuta in regime di custodia temporanea, fino a quando non è presentata e accettata in dogana la relativa dichiarazione doganale dalla quale si evincerà la destinazione doganale di detta merce (importazione, temporanea importazione, perfezionamento attivo, introduzione in deposito doganale, transito, rispedizione all'estero).
La custodia temporanea è una fase di vigilanza doganale che precede l’assegnazione della merce a una destinazione o a un regime doganale e non determina, di per sé, il sorgere dell’obbligazione all’importazione. La merce può essere destinata anche alla riesportazione nei termini previsti.
Regolamento (CE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 50
Alla luce della indicata disciplina normativa risulta evidente, quindi, che l'obbligazione doganale non sorge nel periodo in cui la merce è detenuta in regime di custodia temporanea, fino a quando non è presentata e accettata in dogana la relativa dichiarazione doganale dalla quale si evincerà la destinazione doganale di detta merce (importazione, temporanea importazione, perfezionamento attivo, introduzione in deposito doganale, transito, rispedizione all'estero).
Nel regime previgente, la presentazione in dogana collocava le merci in custodia temporanea in attesa della destinazione doganale, senza che ciò equivalesse all’immissione in libera pratica o facesse sorgere l’obbligazione d’importazione.
Regolamento (UE) n. 2015/501 della Commissione, art. 1
Nella specie, l'obbligazione è sorta solo con l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'autorità doganale (che conferisce al documento valore di bolletta doganale) e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore del Regolamento istitutivo del dazio antidumping provvisorio, atteso che le bollette doganali, come risulta dal controricorso, sono state emesse, rispettivamente, in data 3, 13 e 20 aprile 2015.
Il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento si applica alle merci per le quali l’obbligazione doganale sorge dopo la sua entrata in vigore. Nel caso deciso, le dichiarazioni accettate in aprile hanno determinato l’applicazione del dazio, benché le merci fossero arrivate prima.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 112
Sul punto va senz'altro confermato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale deve escludersi la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando tale condanna la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell' art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Il giudice dispone la condanna alle spese come conseguenza della soccombenza anche senza una domanda espressa della parte vittoriosa; tale statuizione non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 15
Occorre evidenziare, poi, che la normativa tributaria si fonda su una diversa e più specifica disciplina, in quanto l' art. 15 D.Lgs. 546/92 , ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità delle spese processuali, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, sicchè il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione finanziaria, anche se essa si è costituita con un funzionario delegato, senza il ministero del difensore.
Nel processo tributario le spese possono essere riconosciute all’amministrazione finanziaria anche quando essa si difenda tramite un funzionario delegato, senza avvocato.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se un dazio è applicabile, rileva il momento in cui sorge l’obbligazione doganale secondo il regime scelto e la relativa dichiarazione, non il solo arrivo della merce o il suo attraversamento della frontiera.
- La custodia temporanea sotto vigilanza doganale non equivale allo sdoganamento: fino all’accettazione della dichiarazione, la merce non è ancora immessa in libera pratica e può essere destinata a un regime diverso, compresa la riesportazione.
- Se una misura tariffaria entra in vigore mentre la merce è ancora in custodia temporanea, la successiva dichiarazione per l’immissione in libera pratica può far sorgere l’obbligazione sotto la nuova disciplina e rendere applicabile il dazio.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza e non richiede un’apposita domanda; nel processo tributario possono essere riconosciute spese all’amministrazione anche quando si costituisce tramite un proprio funzionario.
- Le contestazioni sull’importo delle spese devono indicare con precisione gli atti processuali e gli elementi che dimostrerebbero l’errore o l’eccessività; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
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