Cassazione Civile, Ordinanza n. 12676/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accatastamento in rettifica emesso a seguito di procedura Docfa per un immobile sito nel Comune di Carimate, consistito in un fabbricato residenziale unifamiliare su tre piani con ampia superficie e giardino, per il quale il contribuente aveva proposto la classificazione in categoria A/7, classe 4, mentre l’Ufficio aveva attribuito la categoria/classe più elevata A/8, classe 5. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR Lombardia aveva invece accolto l’appello, ritenendo non comparabili gli immobili assunti a confronto dall’Ufficio e valorizzando il degrado manutentivo e la demolizione della piscina già esistente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 8 d.P.R. 138/1998, sostenendo che la CTR aveva considerato solo le caratteristiche estrinseche, utili per la classe, senza esaminare quelle intrinseche rilevanti per la categoria; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che era stato lo stesso contribuente, nella denuncia Docfa, ad attribuire all’immobile la categoria e la classe poi accertate dall’Ufficio, per poi chiedere una rendita inferiore. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione dell’atto di riclassamento non può essere integrata in giudizio dall’Amministrazione e che, nel caso concreto, l’atto fondava il riclassamento sulla comparazione con fabbricati similari; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo necessario verificare se i fatti addotti dal contribuente per giustificare il declassamento fossero davvero sopravvenuti rispetto al classamento originario o a quello del 1994, e se l’incuria manutentiva fosse tale da incidere stabilmente sul classamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata quindi solo parzialmente favorevole all’Agenzia delle Entrate, perché la censura relativa alla necessità di verificare la sopravvenienza e la consistenza dei fatti posti a base del Docfa è stata ritenuta fondata, mentre è stata respinta la doglianza sulla presunta erronea considerazione delle caratteristiche dell’immobile comparato.
Norme richiamate
la Corte richiama la disciplina del classamento catastale e osserva che, per gli immobili ordinari, la valutazione si fonda su stima comparativa di caratteristiche estrinseche e intrinseche e ubicazione; tuttavia la motivazione dell’atto non può essere integrata successivamente in giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per violazione di legge dedotto dall’Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 3, comma 58, l. n. 662/1996
la motivazione dell’atto di revisione del classamento deve specificare il presupposto della modifica, distinguendo tra mancato aggiornamento del classamento e palese incongruità rispetto a fabbricati similari.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
la Corte ne desume che l’atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e, se fondato su fabbricati similari, deve indicare tali fabbricati e le caratteristiche analoghe.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale, la motivazione dell’avviso deve essere completa ex ante e non può essere integrata successivamente dall’Amministrazione nel giudizio di impugnazione.
- Se il riclassamento è fondato sulla comparazione con fabbricati similari, l’atto deve indicare con precisione gli immobili comparati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che ne giustificano la similitudine.
- La stima comparativa degli immobili ordinari deve considerare sia caratteristiche estrinseche sia caratteristiche intrinseche, ma una difformità marcata delle caratteristiche estrinseche può già incidere sulla legittimità del confronto e del nuovo classamento.
- Nel Docfa, la variazione in diminuzione della rendita richiede la prova di fatti nuovi, oggettivi e duraturi rispetto al classamento originario o a quello precedente; la mera incuria manutentiva è rilevante solo se incide stabilmente sul bene e non se riguarda aspetti temporanei o manutenzione ordinaria.
- Il comportamento del contribuente nella denuncia catastale non può, da solo, determinare la congruità del classamento: ciò che conta è la verifica oggettiva delle condizioni dell’immobile e della sopravvenienza degli eventi dedotti.
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