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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il compenso professionale relativo alla progettazione e direzione lavori di una sopraelevazione. Il committente propose opposizione sostenendo di avere pattuito un compenso inferiore e di avere già pagato quasi tutto; propose inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento per gravi difetti di progettazione e per l'asserita non conformità antisismica dell'opera, con necessità di spese di adeguamento. Chiamò in causa anche l'impresa esecutrice. Il tribunale, espletata CTU, condannò il progettista al risarcimento e rigettò la domanda verso l'impresa; la corte d'appello confermò in larga parte, riducendo solo lievemente l'importo. In cassazione il progettista dedusse 15 motivi: violazione della disciplina antisismica e della norma transitoria, motivazione apparente e omessa pronuncia sulla responsabilità e sul danno, errata quantificazione delle spese di ripristino, mancato esame della circostanza che alcuni lavori e il muro di spina erano stati eseguiti dopo il suo recesso, erronea liquidazione delle spese di lite e delle spese di consulenza, nonché difetto di motivazione sul rigetto della sua pretesa di compenso. Contestò in particolare che i giudici di merito avessero applicato retroattivamente le nuove norme tecniche invece di considerare la possibilità di applicare, nel regime transitorio, la disciplina previgente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione. Ha ritenuto fondati i primi tre motivi sulla mancata considerazione della disciplina transitoria in materia sismica e sull'insufficiente motivazione circa l'applicabilità delle nuove prescrizioni ai lavori iniziati dopo il DM del 2005; ha quindi dichiarato assorbiti i motivi dal quarto al sesto e il decimo, oltre all'undicesimo sulle conseguenze risarcitorie collegate alla responsabilità. Ha accolto anche il nono motivo per omessa pronuncia sul profilo relativo al muro di spina e il tredicesimo sulle spese di lite, per omessa pronuncia sulla specifica censura relativa al loro ammontare. Ha invece ritenuto infondati il dodicesimo motivo, perché la domanda sulle spese di consulenza era stata comunque esaminata, e il quattordicesimo sul compenso professionale, per congrua motivazione del rigetto della domanda di pagamento. Il quindicesimo motivo, formulato come censura complessiva alla motivazione per relationem, non è riportato fino alla conclusione nel testo fornito. Dal testo emerge che la decisione è stata cassata con rinvio limitatamente ai profili accolti, ma l'esito finale completo non è espressamente visibile nel brano; la parte ricorrente ha comunque ottenuto un accoglimento significativo su punti decisivi.

Norme richiamate

  • O.P.C.M. 3274/2003

    Richiamata come fonte delle nuove prescrizioni antisismiche; la Corte evidenzia che va considerata, insieme alla disciplina transitoria, per stabilire quale normativa tecniche fosse applicabile al momento dell'inizio dei lavori.

  • D.M. 14.9.2005

    Considerato come la normativa tecnica antisismica che, secondo la sentenza di merito, avrebbe dovuto essere seguita perché i lavori erano iniziati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 5, c. 2-bis, D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004

    Richiamato dal ricorrente quale norma transitoria che consentiva, per un periodo limitato, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare motivazioni ritenute apodittiche o apparenti e per lamentare omessa pronuncia su specifici motivi di appello.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione dell'inadempimento contrattuale del professionista e alla necessità di motivare la responsabilità per violazione delle regole tecniche.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la risarcibilità del danno da adeguamento alla nuova disciplina, ritenuto dal ricorrente non conseguenza immediata e diretta della propria condotta.

  • DM del 1987

    Richiamato come disciplina tecnica previgente che, secondo il ricorrente, sarebbe stata correttamente applicabile.

  • DM del 1996

    Evocato come normativa tecnica intermedia applicabile in attesa del DM del 2005.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia su specifici motivi di appello, tra cui quelli relativi al muro di spina, al danno da mancato godimento e alle spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite e alla loro imputazione alla parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità del progettista e direttore dei lavori, la normativa tecnica applicabile va individuata in base al momento di inizio dei lavori, ma occorre sempre verificare se esista una disciplina transitoria che consenta l'applicazione della normativa previgente per un periodo di passaggio.
  • La motivazione è apparente o comunque insufficiente quando il giudice d'appello aderisce alle conclusioni della CTU senza confrontarsi con uno specifico motivo di appello che deduca l'applicabilità di una norma transitoria decisiva ai fini dell'accertamento della responsabilità.
  • Il danno da adeguamento dell'opera non può essere automaticamente posto a carico del professionista se la sua imputazione dipende dalla previa verifica della concreta violazione della disciplina tecnica applicabile e del nesso causale tra condotta e spesa sostenuta.
  • Integra omessa pronuncia la mancata decisione su uno specifico motivo di appello che contesti la riferibilità di una voce di danno a lavorazioni eseguite dopo la cessazione dell'incarico o ad attività non ordinate dal professionista.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamini la domanda sul compenso professionale e la rigetti per difetto di prova dell'accordo sul quantum richiesto; in tal caso il vizio va valutato come eventuale errore nel merito o motivazione, non come silenzio decisorio.
  • La censura sulle spese processuali è fondata se la corte di merito, pur accogliendo o respingendo parzialmente il gravame, non si pronuncia sulla specifica contestazione relativa al criterio o all'ammontare della somma posta a base della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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