Cassazione Civile, Ordinanza n. 23110/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, che avevano frequentato in anni diversi il corso post lauream di formazione in medicina generale, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno lamentando di aver percepito durante il corso una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Deducevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che la diversa remunerazione fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, prospettando una responsabilità dello Stato per mancato o tardivo adeguamento dell'ordinamento agli obblighi sovranazionali. Con il ricorso per cassazione censuravano, da un lato, la motivazione della Corte d'appello, assunta come incongrua rispetto alle doglianze, e, dall'altro, la violazione delle norme e dei principi invocati in tema di risarcimento da omesso recepimento di direttive comunitarie, sostenendo il diritto alla rivalutazione annuale della borsa di studio e al suo adeguamento triennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che era inutile discutere di prescrizione di un diritto non esistente, perché la pretesa azionata era infondata in radice: non risultava nell'ordinamento un obbligo, imposto dal diritto dell'Unione, di corrispondere agli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale una remunerazione determinata o parificata a quella degli specializzandi. Ha quindi affermato che la diversa disciplina economica tra i due percorsi non integra un illecito risarcibile, trattandosi di scelta legislativa discrezionale non imposta da vincoli sovranazionali. Ha inoltre rilevato la non comparabilità piena tra corso di formazione in medicina generale e scuola di specializzazione, per struttura, finalità e organizzazione, con conseguente giustificazione del diverso trattamento economico. È stato altresì disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate, e sono state dichiarate le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della decisione impugnata sia comunque conforme a diritto su una diversa ratio giuridica rilevabile d'ufficio.
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle argomentazioni già svolte in precedenti decisioni della Corte in fattispecie similare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Direttiva 82/76/CEE
l'obbligo di adeguata remunerazione non consente di desumere dal diritto dell'Unione la misura concreta della remunerazione dovuta.
Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
richiamate come base normativa invocata dai ricorrenti, ma ritenute non idonee a fondare il preteso diritto alla rivalutazione o all'adeguamento della borsa di studio.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata tra le fonti invocate, senza che la Corte vi rinvenga un obbligo specifico di trattamento economico paritario.
Direttiva 05/36/CE
richiamata tra le fonti invocate, senza che la Corte vi rinvenga un obbligo specifico di trattamento economico paritario.
art. 10 Cost.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto azionato.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
richiamati tra le norme invocate dai ricorrenti, senza che la Corte ne ricavi il diritto al risarcimento richiesto.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato tra le disposizioni invocate dai ricorrenti, ma non valorizzato dalla Corte come fonte del preteso diritto.
richiamato tra le disposizioni invocate dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
richiamati come base della pretesa, ma non ritenuti fondanti un obbligo di adeguamento economico paritario.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza accoglimento della tesi prospettata.
art. 1 L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza accoglimento della tesi prospettata.
Massime di principio
- Non può predicarsi la prescrizione di un diritto quando il diritto azionato non è configurabile nell'ordinamento, perché la questione preliminare è l'esistenza stessa della situazione giuridica soggettiva invocata.
- La responsabilità dello Stato per attività legislativa non può essere affermata per il solo fatto che il legislatore abbia scelto un trattamento economico differenziato, se tale scelta non è imposta da un obbligo del diritto dell'Unione o da un precetto costituzionale.
- In materia di adeguata remunerazione dei medici in formazione, il diritto dell'Unione non consente di ricavare dal suo solo testo la misura concreta della retribuzione dovuta; pertanto la relativa determinazione resta rimessa agli Stati membri.
- Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento tra medici specializzandi e iscritti ai corsi di formazione in medicina generale quando i due percorsi presentino disciplina, finalità, organizzazione e sbocchi professionali differenti.
- La diversa struttura e finalità dei corsi di formazione in medicina generale rispetto alle scuole di specializzazione giustifica, sul piano giuridico, la previsione di trattamenti economici non coincidenti.
- Quando la decisione impugnata è corretta nel dispositivo, la Cassazione può confermarne il risultato correggendone la motivazione in diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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